Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro - Danno biologico - Indennizzabilita' a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 38 del 2000 - Prospettazione, in via subordinata, della questione...

LA CORTE COSTITUZIONALE

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e degli articoli 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza del 21 maggio 2004 dal Tribunale di Trani, nel procedimento civile vertente tra Di Salvo Francesco e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al n. 711 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Di Salvo Francesco, dell'INAIL, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Luigi La Peccerella per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Francesco Di Salvo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per il conseguimento delle prestazioni assicurative dovute per l'infortunio sul lavoro subito il 20 febbraio 1999, e in cui il ricorrente lamentava il mancato indennizzo del danno biologico, il Tribunale di Trani, sezione lavoro, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui, introducendo l'indennizzabilita' del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro, ne limita l'applicazione agli infortuni verificatisi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 (Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e, cioe', dal 25 luglio 2000, per violazione degli articoli 3, 32, primo comma, 35, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, e, in via subordinata, ove siano ritenuti ratione temporis applicabili alla controversia, degli articoli 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni, per violazione degli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente ha esposto che l'INAIL non intendeva indennizzare il danno biologico derivato dall'infortunio, perche' avvenuto in data anteriore al 25 luglio 2000, e che l'interpretazione tendente ad escludere la risarcibilita' del danno biologico, per ragioni temporali, comporta la lesione del diritto alla salute (artt. 32 e 38 della Costituzione, di immediata portata precettiva);

che, nel settore del pubblico impiego, riguardo alle menomazioni per causa di servizio, i danni permanenti all'integrita' psico-fisica, seppur senza riflessi sull'attivita' lavorativa, sono indennizzati con pensione privilegiata, assegno rinnovabile o assegno una tantum, con evidente disparita' di trattamento rispetto al settore privato;

che, in passato, la Corte costituzionale ha piu' volte osservato che il mancato risarcimento del danno biologico patito dal lavoratore non e' in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita', oltre che con la tutela privilegiata del lavoro, nel quadro dei piu' generali principi di solidarieta' e di eguaglianza;

che la stessa Corte ha invitato il legislatore ad apprestare una piena e integrale garanzia assicurativa (sentenze n. 356 e n. 87 del 1991);

che il legislatore ha raccolto l'invito tardivamente, e con rimedio parziale, giacche' l'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ha limitato l'indennizzabilita' del danno biologico agli infortuni verificatisi e alle tecnopatie denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, data di entrata in vigore del...

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