LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 16 - Integrazione all'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano).

(Pubblicata nel 1º S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 21/2000 in materia di orari di apertura e turni di servizio delle farmacie 1. All'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano) e' apportata la seguente integrazione:

  1. dopo il comma 3 dell'articolo 3 e' inserito il seguente:

'3-bis. Il direttore generale dell'ASL, in presenza di forti flussi turistici e su richiesta della farmacia interessata, puo' autorizzare la ripartizione in sette giorni dell'orario di apertura settimanale di cui al comma 3.'.

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, 6 agosto 2009

FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. V111/876 del 30 luglio 2009.

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate.

Nuovo testo dell'art. 3 della l.r. 3 aprile 2000, n. 21 'Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle Aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano'.

Art. 3.

Orario settimanale di apertura delle farmacie 1. L'orario ordinario di apertura e' stabilito in quaranta ore settimanali equamente distribuite su cinque giorni. Per orario diurno s'intende quello compreso dalle ore 8 alle ore 20 e per orario notturno quello dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo.

  1. L'orario di apertura puo' essere esteso fino a quarantotto ore settimanali, ripartito in un contesto minimo di cinque giorni e massimo di sei giorni, per le farmacie che ne facciano annualmente domanda.

  2. Il direttore generale dell'ASL, secondo una programmazione provinciale, su richiesta della farmacia interessata e sentiti l'Ordine provinciale dei farmacisti, i sindaci, l'Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma, Confservizi Lombardia, ove esistano farmacie comunali, e le organizzazioni...

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