LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 18 - Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) e alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 (Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato).

(Pubblicata nel 1. S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 31/1997 in materia di riordino del servizio sanitario regionale 1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 3-quater dell'art. 7, le parole: 'l'adempimento di cui al comma 4 del citato art. 3-bis e' compiuto entro dieci mesi dalla nomina e' sono soppresse;

  2. il comma 3-quinquies dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:

    '3-quinquies. Per la nomina a direttore generale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico trasformati in fondazioni e' richiesta, oltre ai requisiti di cui all'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, l'iscrizione nell'elenco degli idonei. Per l'inserimento in tale elenco e' necessario il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della sanita' 1° agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) in corso di validita'.';

  3. dopo il comma 4-ter dell'art. 7 e' aggiunto il seguente:

    '4-quater. Entro novanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale o del commissario straordinario si provvede alla verifica straordinaria di cassa e dei valori custoditi in tesoreria nonche' delle poste patrimoniali. Alle operazioni di verifica partecipano il direttore generale cessato dall'incarico, il nuovo direttore generale o il commissario straordinario, il tesoriere e il collegio sindacale, che redige apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla verifica stessa.';

  4. al secondo periodo del comma 14 dell'art. 8, le parole: 'Il responsabile del dipartimento indirizza e sovrintende alla erogazione delle attivita'' sono sostituite...

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