LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 15 - Disciplina dei rapporti tra la Regione e le universita' della Lombardia con facolta' di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attivita' assistenziali, formative e di ricerca.
(Pubblicata nel 1º Suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009) Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione 1. Nel rispetto dei principi costituzionali della dignita' della persona, della tutela della salute, della autonomia delle istituzioni universitarie e dei principi generali stabiliti nello Statuto, la Regione disciplina i rapporti con le universita' della Lombardia in relazione alle attivita' delle facolta' di medicina e chirurgia, al fine di:
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favorire l'attuazione del piano socio-sanitario regionale;
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garantire l'inscindibilita' delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca;
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garantire l'apporto delle universita' alla programmazione sanitaria regionale;
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agevolare l'integrazione sociosanitaria attraverso il contributo, ciascuno secondo le proprie peculiarita', di enti pubblici, non profit e soggetti privati;
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riaffermare il ruolo di rilievo delle universita' della Lombardia nello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione, per il conseguimento degli obiettivi di sistema, stimolando la collaborazione ed il dialogo con i centri di ricerca e le comunita' tecnico-scientifiche e professionali regionali, nazionali ed extranazionali.
Art. 2
Principi del sistema lombardo 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni legislative, di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di organizzazione del sistema sanitario e sociosanitario regionale, ne individua gli elementi peculiari:
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nell'implementazione del modello sanitario lombardo, con i principi relativi alla centralita' della persona, alla liberta' di scelta e, di conseguenza, alla organizzazione dei servizi;
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nell'implementazione della rete regionale integrata dell'assistenza, della formazione e della ricerca, anche con l'identificazione di figure professionali e specialisti in base al fabbisogno, tenendo conto della pianificazione regionale e delle segnalazioni delle universita';
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nel riconoscimento del ruolo delle facolta' di medicina e chirurgia, tenuto conto dei particolari livelli di produzione scientifica e di qualita' assistenziale e didattica;
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nella valorizzazione delle attivita' di ricerca e di assistenza ai fini formativi e scientifici.
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La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipula con le universita' un protocollo generale d'intesa, finalizzato a disciplinare il rapporto tra le facolta' di medicina e chirurgia e i soggetti pubblici e privati accreditati a contratto nel territorio regionale.
Art. 3
Relazione tra attivita' assistenziale, didattica e ricerca 1. La Regione riconosce il legame esistente tra assistenza, didattica e ricerca nelle facolta' di medicina e chirurgia.
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Per assicurare la completa integrazione tra l'attivita' assistenziale, di didattica e di ricerca delle facolta' di medicina e chirurgia, la Regione e le universita' definiscono e implementano la rete regionale dell'assistenza, della formazione e della ricerca, articolata in tipologie di strutture, queste ultime integrate secondo criteri dl organizzazione e funzionamento, definiti mediante il protocollo di cui all'art. 2, comma 2, coinvolgendo oltre alla facolta' di medicina e chirurgia altre competenze interdisciplinari, con particolare riferimento a quelle tecnologiche.
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La Regione e le universita', con modalita' e procedure definite d'intesa, verificano periodicamente, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.
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Della rete di cui al comma 2 fanno parte:
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i poli universitari, costituiti...
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