Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 giugno 2006 (della Regione Calabria) Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata adozione a conclusione di non corretta dinamica...

Ricorso per la Regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, on. Agazio Loiero, autorizzato a proporre il presente ricorso con delibera della giunta regionale n. 293 del 2 maggio 2006 (doc. 1), integrata dalla delibera della giunta regionale n. 381 del 29 maggio 2006 (doc. 2), rappresentato e difeso, per procura a margine del presente atto - ed in conformita' al decreto dirigenziale n. 999 del 4 maggio 2006, numero interno (doc. 3) - dall'avv. Maria Grazia Bottari, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Achille Buonafede, alla via Zanardelli n. 20;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; avverso e per la declaratoria di illegittimita' costituzionale:

dell'intero decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96, nonche' delle seguenti disposizioni del medesimo decreto legislativo: artt. 3 (comma 2), 4 (comma 1), 5 (comma 1, lettere q) e r)), 6 commi da 6 a 8) da 7 a 22, da 26 a 34, 39, da 43 a 47, 50, 51 (comma 1), 55 (comma 4), 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 67 (commi da 2 a 6), 68, 69 (commi 2 e 3), 70, 72, 73, 75, 87, 91 (commi 2 e 6), 101 (comma 7), 113 (comma 1), 114, 116, 119, 120, 121 (comma 4), 122, 123, 132, 135 (comma 2), 136, da 144 a 146, da 147 a 158, 159, 160, 176 (comma 1), 181 (commi 3, secondo periodo, e da 5 a 12), 186, 189 (commi 1, secondo periodo, e 3), 195 [comma 1, lettere f), g) e t), comma 2, lettera b) (in ordinamento disposto con l'art. 196, comma 1, lettera m), ed in combinato disposto con l'art. 195, comma 4)], 197 (comma 1), da 199 a 207, da 208 a 211, 212 (commi 2 e 3), 214 (commi 3 e 5), 215 (commi 3, 4, 5 e 6), 216 (commi da 3 a 7 e da 10 a 15), 221 (commi da 4 a 9) 222, 223, 224, 233, 234, 235, 236, 238 (comma 6 e, per la parte in cui rinviano al comma 6, commi 3, 5, 7 e 8), da 239 a 253, 265 (comma 3), 267 (comma 4, lettera a), 269, (commi 2, 3, 7 e 8), 281 (comma 10), 284, 287 e da 299 a 318; allegati I, II, e V alla Parte seconda, 4 alla Parte quarta, IX alla Parte quinta, da 1 a 5 alla Parte sesta;

nonche' per la declaratoria di illegittimita' costituzionale, previa sospensione: degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, lettere q) e r), da 7 a 22, 28, 31, comma 4, 39, 63, 64, da 299 a 318; e degli allegati I e II alla Parte seconda e da 1 a 5 alla Parte sesta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

F a t t o

Con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96, concernente "Norme in materia ambientale", il Governo ha esercitato la delega ad esso conferita con legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, supplemento ordinario n. 187, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione".

Invero, la legge delega aveva previsto, in considerazione della disomogeneita' della materia assoggettata ad intervento, la emanazione "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di uno o piu' decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei [...] settori e materie [elencati] anche mediante la redazione di testi unici" (art. 1, comma 1).

Le medesime esigenze, connesse alla "trasversalita" della materia "ambiente" (che, come precisato in numerosi interventi di codesta ecc.ma Corte, non e' configurabile alla stregua di una vera e propria "materia" di competenza legislativa esclusiva dello Stato), avevano indotto il legislatore a prevedere che i decreti delegati avrebbero dovuto individuare "gli ambiti nei quali la potesta' regolamentare e' delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione" (art. 1, comma 2). Contestualmente, si era stabilito che i decreti legislativi di cui al comma 1 sarebbero stati "adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (art. 1, comma 3).

Infine, e per quanto qui interessa, il comma 8 del medesimo art. 1, nel definire i criteri direttivi cui i decreti delegati avrebbero dovuto attenersi, ha espressamente previsto che i decreti legislativi di cui al comma 1 si sarebbero conformati, "nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarieta', ai [...] principi e criteri direttivi generali" specificamente elencati (art. 1, comma 8).

In data 3 aprile 2006, il decreto legislativo oggetto della presente impugnazione e' stato emanato.

La decisione di disattendere i principi ispiratori della legge delega, non solo (e non tanto) riducendo ad un unico corpus normativo la variegata "materia ambientale", pur avendo la possibilita' di adottare distinti decreti legislativi, ma soprattutto disattendendo ogni onere connesso al necessario rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, cui si uniformava il citato comma 8 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, e' stata perseguita dal Governo con intenzionalita' e pervicacia, cosi' come risulta dalla semplice esposizione dei fatti che segue.

Per l'esame del corposo schema di decreto, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni ed autonomie locali, il Governo ha "concesso" agli enti interessati solo sedici giorni (tanti ne sono trascorsi dal 29 novembre 2005, data della trasmissione dell'articolato alle regioni, fino al 15 dicembre 2005, data di discussione dell'argomento in sede di Conferenza unificata): e cio' a fronte di un testo legislativo composto da ben 318 articoli, oltre a molti allegati. Questi ultimi, pur costituendo elementi necessari di valutazione in relazione all'impatto della normativa sulle sfere di competenza normativa e/o amministrativa degli enti regionali e locali, sono peraltro stati trasmessi agli enti interessati solo in data 7 dicembre 2005, a pochi giorni dalla data fissata per la discussione del testo in Conferenza (docc. 4 e 5).

In data 13 dicembre 2005, il Presidente della Conferenza delle regioni, on. Vasco Errani, in sede di riunione tecnico-preparatoria della seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005, richiedeva ai rappresentanti del Governo di rinviare la data per la discussione dello schema di decreto legislativo in Conferenza unificata (doc. 6). Con successiva nota fax a firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, il Governo rifiutava di accordare il rinvio, confermando l'ordine del giorno della seduta del 15 dicembre 2005 (doc. 7).

Il rifiuto della richiesta di rinvio - pur approfonditamente motivata, sulla base di specifiche esigenze connesse alla esiguita' del tempo disponibile per l'esame, alla rilevanza della materia da trattare ed all'enorme mole dell'articolato (cfr. il verbale della riunione tecnica del 13 dicembre 2005, sub doc. 8) - veniva giustificato alla luce della (pretestuosa) motivazione di seguito riportata: "il Governo non intende concedere deroghe al termine fissato dalla legge per l'esame delle commissioni competenti, considerata la durata dei termini previsti dalla legge n. 308 del 2004 e valutato altresi' il periodo di durata residua" della legislatura parlamentare. Con il che, si rendeva palese che il fine ultimo perseguito dal Governo, con il ritardo nella trasmissione del testo e con il successivo rifiuto di qualunque ipotesi di rinvio della discussione in Conferenza unificata, era solo quello di evitare ogni interferenza delle regioni e delle autonomie locali sul risultato finale. E' chiaro infatti che il riferimento al "termine fissato dalla legge per l'esame delle commissioni competenti" non poteva che costituire un pretesto, peraltro del tutto inconferente, per respingere una richiesta seria ed ampiamente giustificata dalla necessita' dell'effetivo rispetto del principio di leale cooperazione.

Ad aggravare lo iato tra le pretese governative ed una corretta dinamica procedimentale, in occasione della riunione della Conferenza unificata del 15 dicembre 2006, il Viceministro alle attivita' produttive, on. Francesco Nucara, giustificava il rifiuto di una nuova richiesta di rinvio - ribadita in quella sede dal Presidente della Conferenza delle regioni - sulla base della ulteriore (ma anch'essa pretestuosa) motivazione secondo cui il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto il giorno stesso (cfr. verbale della seduta, sub doc. 9), trascurando di considerare che l'infondatezza di una motivazione siffatta (a prescindere dall'impossibilita' del rispetto del termine in ogni caso, ove la scadenza fosse stata quella indicata dal Ministro) era evincibile dal chiaro tenore letterale dell'art. 1 della legge delega, che fissava in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (e dunque dall'11 gennaio 2005) la data ultima per l'esercizio della delega da parte del Governo.

In un clima siffatto, nessun parere veniva espresso (ne' poteva esserlo) da parte dei rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

Nonostante la mancata acquisizione del parere, in data 19 gennaio 2006, il Consiglio dei ministri approvava "in via definitiva"...

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