Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Legge della Regione Toscana - Opere soggette ad - Subordinazione della dichiarazione di pubblica utilita' delle opere alla espressa richiesta dell'interessato - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto, limitatamente alla installazion...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 3, 11, 13, 26, 27, commi 1 e 2, 28, commi 1, 3, 4 e 5, 29, 30, commi 1, 3 e 4, 32, 33, 38 e 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 maggio 2005, depositato in cancelleria l'11 maggio 2005 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 6 maggio 2005 e depositato il successivo 11 maggio, ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettere e), l) ed m), e terzo, della Costituzione.

    Vengono denunciate le seguenti disposizioni, per i profili cosi' specificati:

    1. l'art. 3, "nelle parti corrispondenti" alle "funzioni previste e regolate negli articoli successivi" che sono a loro volta oggetto di ricorso;

    2. l'art. 11, nella parte in cui subordina ad espressa richiesta dell'interessato la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere soggette ad autorizzazione unica (comma 4), contrasterebbe con il "principio fondamentale" espresso dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/1977/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita), in punto di autorizzazione per la installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo il quale tali opere, se autorizzate, di per se' "sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti". La disposizione, inoltre, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva assegnata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (`ordinamento civile), in relazione alla materia dell'espropriazione;

    3. gli articoli 13 e 26, il cui combinato disposto, nel consentire alla Regione di subordinare il rilascio o la modifica dell'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 13, comma 1) ad accordi relativi all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale (art. 26, comma 2), violerebbe il divieto formulato a tale proposito dall'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e dall'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, a sua volta espressivo di un principio fondamentale, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

    4. gli articoli 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, che disciplinano il "diritto di accesso ai servizi energetici" (art. 27), impegnando la Regione e gli enti locali a garantire "il diritto di disporre di servizi energetici di qualita" (art. 27, comma 1), stimando le "esigenze di fornitura di energia nel loro territorio" e promuovendo azioni "che determinano un'offerta energetica differenziata" (art. 27, comma 2), anche per assoggettare l'approvvigionamento e la distribuzione dell'energia a "speciali modalita' di svolgimento" (art. 28, comma 1). Tali disposizioni pregiudicherebbero la competenza legislativa esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 119 (recte: 117), secondo comma, lettera m), della Costituzione, poiche' l'accesso ai servizi energetici sarebbe in se' espressivo di tale attribuzione statale e non potrebbe, pertanto, che essere disciplinato dalla legge dello Stato. Inoltre, l'aumento dei "consumi sistematici", che potrebbe conseguire alla differenziazione dell'offerta energetica rischierebbe di creare "squilibri non assorbibili dalle capacita' produttive nazionali" e richiederebbe "quanto meno un'intesa con lo Stato": diversamente, sarebbe violato il principio fondamentale secondo cui, essendo nazionale la concessione relativa all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica (art. 1, comma 2, lettera c, e art. 1, comma 8, lettera a, n. 1, della legge n. 239 del 2004), tale attivita' dovrebbe essere svolta in conformita' ad indirizzi di carattere generale, che non consentirebbero un'offerta energetica differenziata;

    5. l'art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, nella parte in cui, in relazione ai servizi di approvvigionamento e distribuzione dell'energia, consentono alle "amministrazioni competenti" - nel caso in cui "le esigenze individuate ai sensi dell'art. 27 non siano soddisfatte dalle imprese operanti sul mercato" - di stipulare "contratti di servizio con imprese scelte mediante procedure concorrenziali in conformita' alle norme vigenti" (comma 3), ivi disciplinando gli obblighi dell'impresa, la durata e gli aspetti economici del rapporto, i poteri di vigilanza, controllo e recesso dell'amministrazione (comma 4), nonche' di esercitare direttamente il servizio "costituendo un apposito organismo in conformita' alle norme vigenti" (comma 5). Tali disposizioni contrasterebbero con il principio fondamentale secondo cui la concessione di distribuzione dell'energia elettrica ha carattere nazionale ed e' unica per ciascun comune, espresso dalle norme interposte di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), e comma 8, lettera a), n. 1, della legge n. 239 del 2004, nonche' con il principio fondamentale secondo cui spetta all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determinare i livelli di qualita' della prestazione garantita all'utente, espresso dalla norma interposta di cui all'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita);

    6. l'art. 29, il quale, in relazione alle concessioni di distribuzione di energia allo stato in vigore, consente alle "amministrazioni competenti" di richiedere di integrare o sostituire "i disciplinari accedenti" a tali concessioni con i contratti di servizio previsti dall'art. 28, ovvero di formulare, in caso non si addivenga a tale integrazione, "indicazioni" vincolanti per il concessionario, salvo un eventuale indennizzo. Sarebbe cosi' violato nuovamente "il principio fondamentale della concessione statale", il quale impedirebbe di prevedere condizioni differenziate per ciascuna Regione;

    7. l'art. 32, il quale stabilisce che i contratti di cui all'art. 28 e le convenzioni di cui all'art. 29 "sono stipulati anche a favore dei consumatori", in asserita violazione del "principio fondamentale della concessione statale";

    8. l'art. 30, nella parte in cui (comma 1) consente di attribuire, su richiesta, la qualifica di "idoneo" ad ogni cliente finale a partire dal 1° gennaio 2006, mentre l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione dell'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, fissa tale data al 1° luglio 2007. La disposizione regionale violerebbe cosi' l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto in contrasto con un principio fondamentale della materia, nonche' l'art. 117, primo comma, in quanto confliggente con la normativa comunitaria. Inoltre, i commi 3 e 4 del medesimo art. 30 violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (`tutela della concorrenza), in quanto fisserebbero le modalita' della prestazione del servizio incidendo sulla struttura del mercato e sul suo carattere concorrenziale;

    9. l'art. 33, nella parte in cui consente alla Regione di valutare segnalazioni di consumatori, imprese e parti sociali circa l'adeguatezza del servizio (comma 1) e di promuovere "forme opportune a garantire l'efficacia delle segnalazioni e dei reclami proposti dai singoli consumatori" (comma 2), violerebbe il principio fondamentale, espresso dall'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481 del 1995, secondo cui spetta all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas prendere in considerazione reclami ed istanze dei consumatori. Sarebbe cosi' leso l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonche' l'art. 117, primo comma, posto che l'attribuzione della competenza sopra indicata all'Autorita' sarebbe imposta dalla direttiva 2003/54/CE. Inoltre, sarebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ("tutela della concorrenza"), perche', "prevedendo tutele diverse su base regionale" si ripartirebbe un mercato, "unico e uniforme", per comparti;

    10. l'art. 38, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale il potere di rilasciare autorizzazione in sanatoria su linee ed impianti elettrici aventi tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts gia' realizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale impugnata, senza distinguere tra impianti nazionali e locali, contrasterebbe con il principio fondamentale enunciato dall'art. 1-sexies, comma 1 (il ricorrente non specifica l'atto normativo cui andrebbe riferita la disposizione assunta a parametro interposto; il richiamo potrebbe intendersi operato all'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante: "Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", convertito in...

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