Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Individuazione - Ordinanza di rimessione - Rilevanza esclusiva - Esame di norme o profili diversi indicati dalle parti - Ammissibilita' - Esclusione. Lavoro e occupazione - Rapporto di lavoro a tempo determi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/1970/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), promosso con ordinanza del 17 maggio 2004 dal Tribunale di Rossano, nel procedimento civile vertente tra Umberto Novellis e la Olearia Guinnicelli S.r.l., iscritta al n. 889 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visti l'atto di costituzione di Umberto Novellis, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato Vittorio Angiolini per Umberto Novellis e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che sul ricorso proposto da Umberto Novellis nei confronti della S.r.l. Olearia Guinnicelli, alle cui dipendenze il primo aveva prestato lavoro dal 1965 al 2002 con distinti contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di ottenere la riassunzione in base all' art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), il Tribunale di Rossano ha sollevato, con ordinanza del 17 maggio 2004, questione di legittimita' costituzionale dell' art. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui tali norme, abrogando la normativa previgente, non riconoscono piu' il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, a favore dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato;

che, quanto alla rilevanza della questione, osserva il rimettente che...

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