N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 maggio 2010
Ricorso della Regione Puglia (p.iva: 80017210727), in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa, giusta delibera di GR n. 1132 del 7 maggio 2010 ed in virtu' di procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Maria Liberti e Vittorio Triggiani - anche in via disgiuntiva tra loro -, e con loro elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria n. 2 (c/o dott.
Alfredo Placidi), contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, supplemento ordinario n. 45/L, recante 'Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99', nella sua interezza e con riferimento all'art.
4, all'art. 5, commi 1 e 2, all'art. 8, all'art. 11, commi da 5 a 10, all'art. 13, commi 10 e 11, per violazione degli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost. e del principio di leale cooperazione e sussidiarieta'.
L'art. 25 della legge n. 99/2009 ha conferito al Governo una delega legislativa finalizzata ad una riforma complessiva della normativa in materia di produzione di energia da fonte nucleare.
L'oggetto della delega e' evidentemente riconducibile ad ambiti di competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma,
Cost., quali quelli inerenti alla 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia' ed al 'governo del territorio'.
La delega mira alla riforma sostanziale - e non al mero riordino - dell'ordinamento di settore: ad essa, pertanto, va riconosciuta natura innovativa, come peraltro chiarito dal Consiglio di Stato Sezione Consultiva atti normativi, nel parere sullo schema di decreto legislativo reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2010.
La legge in esame, sia nel delineare il procedimento di attuazione della delega, sia nel predeterminarne i principi e criteri direttivi specifici, ha manifestamente violato le attribuzioni legislative e regolamentari delle Regioni e disatteso il principio di leale cooperazione sotteso al Titolo V della Costituzione.
Per tali ragioni, la Regione Puglia (in uno ad altre Regioni italiane) ha impugnato detta legge di delega mediante ricorso diretto ex art. 127, secondo comma, Cost., da intendersi qui richiamato ed integralmente trascritto. Detta impugnativa, iscritta al n. 72/2010
R.R. e' fissata per la discussione all'udienza del 22 giugno 2010.
Alla delega in esame il Governo ha inteso dare attuazione attraverso il d.lgs. n. 31/2010 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, supplemento ordinario n. 45/L - recante 'Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99'.
Tale provvedimento normativo, che peraltro mutua per derivationem i vizi gia' denunciati a carico della legge di delega a mezzo del ricorso di cui innanzi, e' stato definito all'esito di un procedimento illegittimo, nel cui contesto sono state totalmente disattese le prerogative regionali; esso e' costituzionalmente illegittimo anche sotto il profilo contenutistico, attesta la sistematica violazione operata dal legislatore delegato in relazione agli ambiti di autonomia legislativa e regolamentare delle Regioni, in contrasto con i principi di leale cooperazione e...
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