N. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2010

IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento n.

6910/2009 r.g.a.c. avente ad oggetto reclamo ex art. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c. promosso da: V.F., nata a N., il primo giugno 19??, res.te in F. (NA) alla V.P. n. ??? c.f.: ???, rappr.ta e difesa in virtu' di procura a margine del ricorso dall'Avv. Agata Esposito, entrambi elett.te domiciliati in Napoli alla Via Immacolata Concezione, n. 15, presso il dott. Antonio Ottaiano nei confronti di B.R., nato a F. (NA) il 27 novembre 19?? e res.te in F. alla V.P., n.

??? (c.f.: ???) e di Ufficio provinciale del territorio di Napoli Servizio di Pubblicita' Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, in persona del Conservatore domiciliato presso la sede in Napoli alla Via Sant'Arcangelo a Baiano, n. 8, Napoli, e rappresentato per delega del 16 dicembre 2009 (prot. n. 18951) dal Gerente Pietro Paolo Romano e pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli,

Affari Civili.

F a t t o Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12 ottobre 2009 e gia' notificato al Conservatore dei RR.II. Napoli 2 in data 9 ottobre 2009, F.V. ha proposto reclamo avverso la trascrizione con riserva (reg. part. 34012, reg. gen. 46999) eseguita dal predetto Conservatore in data 28 luglio 2009 del ricorso contenente domanda giudiziale di separazione dei coniugi con addebito e, per quello che qui rileva, contestuali istanze di affidamento dei due figli minori e di assegnazione della casa familiare sita in F. (NA) alla V. P., n.

???, ricorso che la V. aveva proposto nei confronti del marito R.B. e depositato nella Cancelleria di questo stesso Tribunale in data 2 luglio 2009 (l'udienza di comparizione innanzi al Presidente e' stata fissata per il 3 febbraio 2010).

Il reclamo con il pedissequo decreto di fissazione di udienza e' stato ritualmente notificato al B. (con notifica a mani della madre dichiaratasi convivente), al Conservatore dei RR.II. e comunicato al p.m. sede.

All'udienza in camera di consiglio e' comparso, oltre alla reclamante, soltanto il delegato del Conservatore chiedendo il rigetto del reclamo.

L'accettazione con riserva della nota di trascrizione e' stata motivata con l'assenza di una disposizione nell'ordinamento che consenta di trascrivere la domanda di assegnazione della casa familiare contenuta nel ricorso per separazione considerata la tassativita' delle ipotesi di trascrizione delle domande giudiziali previste dalla legge.

La V., deducendo la manifestata intenzione del marito, oberato da numerosi debiti verso terzi, di procedere alla vendita della casa coniugale di proprieta' esclusiva di quest'ultimo, intenzione avvalorata dalla produzione in questa sede di copia di un mandato a vendere che il B. ha conferito ad agenzia specializzata nel settore immobiliare, e richiamando alcuni precedenti di altri tribunali (decreti del Trib. di Venezia del 2 luglio 1993 e del Trib. di Milano del 26 aprile 1997), ha insistito nell'accoglimento del reclamo avendo ragione di temere che nel lasso di tempo intercorrente tra la notificazione dell'atto introduttivo del processo di separazione e la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per l'udienza di cui all'art. 708 c.p.c., fissata per il 3 febbraio 2010, l'immobile possa essere alienato a terzi, frustrando cosi' l'aspettativa della medesima e dei suoi due figli minori a vedere garantita la continuita' dell'ambiente familiare pur nella separazione dei coniugi.

Al termine dell'udienza il Tribunale ha riservato la decisione.

D i r i t t o Il Tribunale solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 155-quater c.c., 2652 e...

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