N. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2009

IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento a carico di M. S. R. nato il 7 novembre 19, attualmente dimorante in A. S. S. via delle P. nei confronti del quale il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio in relazione ai reati di:

omicidio premeditato ex artt. 575, 577 c.p., in danno di C. S., commesso in concorso con C. P. e R. M. (nelle more deceduto) in P. il 28 settembre 2007;

soppressione di cadavere ex artt. 61 n. 2, 411 c.p., in concorso con C. P. e R. M. in P. e G. tra il 28 e il 30 settembre 2007;

detenzione e porto illegale di pistola cal. 357 ex artt. 2 e 4 legge n. 895/1967, commesso in concorso con C. e R. in P. il 28 settembre 2007;

rapina aggravata ex artt. 628, terzo comma n. 1 c.p., in concorso con C., R. e C. S. in P. l'11 agosto 2007;

detenzione e porto di pistola cal. 7,65 in concorso con C., R. e C.S., . in P., l'11 agosto 2007;

rapina aggravata ex art. 628, comma 3 n. 1 c.p., in concorso con C. e R. , in M. il 18 ottobre 2007;

incendio doloso ex art. 423 c.p. in concorso con C. e R n. P.

l'11 ottobre 2007;

tentato incendio doloso ex artt. 56, 423 c.p. in concorso con C.

e R . in C. il 25 ottobre 2007;

contraffazione di documenti, ex artt. 477, 482 c.p., in concorso con terzi, in P. tra il dicembre 2007 e il gennaio 2008;

costituzione di associazione per delinquere armata, ex art. 416, quarto comma c.p., in concorso con C., R., C., B., G.C. e L. in P., e provincia e in altre localita' del territorio nazionale fino al 10 aprile 2008;

detenzione e porto di armi comuni da sparo ex artt. 2 e 4, legge n. 895/1967 in concorso con C., R., C., B., G., C., L., in P. e altri luoghi del territorio nazionale fino al 10 aprile 2008;

detenzione e porto di armi con canna tagliata e matricola abrasa, ex articoli 2 e 23 legge n. 110/1975 in concorso con C., R., C., B.

G., L. in P., e altri luoghi del territorio nazionale fino al 10 aprile 2008;

ricettazione di armi con matricola abrasa, ex art. 648 c.p., in concorso con C., R., C., B., G., C., L., in P. e altri luoghi del territorio nazionale data da accertare;

atteso che il p.m. ha parimenti chiesto il rinvio a giudizio dei citati C., R., B. e C.

rilevato che la posizione di R., M., attesone il sopravvenuto decesso, e' stata separata;

considerato che contro gli imputati M. e C. in relazione ai delitti di incendio e tentato incendio doloso si sono costituiti parte civile Mazzasette Alberto, quale legale rappresentante di G.

S.r.l., e M. P., quale legale rappresentante di A. C. O.;

atteso che tutti gli imputati hanno chiesto nel corso dell'udienza preliminare del 2 aprile 2009 la definizione del processo con giudizio abbreviato, solo quanto al C. condizionato all'escussione di un teste;

rilevato che i predetti sono stati ammessi al rito richiesto e che all'udienza del 24 aprile 2009, sentito il teste, le parti hanno discusso oralmente sulla base degli atti acquisiti;

considerato che in data odierna, in sede di repliche, il P. M. ha chiesto che sia sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62-bis secondo comma c.p., per contrasto con gli artt. 27 e 3 Cost;

rilevato in effetti che in sede di conclusioni il p.m. ha chiesto irrogarsi a M. la pena di anni 16 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche (equivalenti, come precisato in sede di repliche) e applicazione della riduzione ex art. 442 c.p.p., ritenendo l'attenuazione di pena giustificata dall'eccezionale collaborazione fornita in sede di indagini da M. il quale, dopo aver ammesso gli addebiti, ha reso dichiarazioni decisive per far luce sull'attivita' criminosa addebitabile ad un ulteriore gruppo di soggetti, poi raggiunti da ordinanza applicativa di misura cautelare;

considerato tuttavia che allo stato le invocate attenuanti risultano non concedibili, in quanto il M. recidivo reiterato, deve fra l'altro rispondere del delitto di cui agli articoli 575, 577 c.p., che rientra tra quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., puniti con pena non inferiore nel minimo ad anni cinque, per i quali le attenuanti generiche possono essere fondate solo sui parametri di cui all'art. 133, primo comma nn. 1) e 2) c.p. e non invece sui parametri di cui al secondo comma dell'art. 133 c.p., comprendente anche il comportamento susseguente al reato, nozione in cui puo' farsi rientrare (ove non specificamente prevista come causa di attenuazione di pena) anche la collaborazione prestata in fase di indagini;

ritenuto che il riformulato art. 62-bis, secondo comma c.p.

sembra porsi in contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost. e che dunque, previa separazione della posizione del M., come da autonoma ordinanza, deve essere sollevata questione di legittimita' costituzionale di detta norma,

O s s e r v a 1 - Il legislatore dispone di ampia discrezionalita' nella configurazione dei reati e delle circostanze aggravanti o attenuanti e nella previsione dei limiti edittali, mentre il giudice deve a sua volta procedere alla determinazione della pena da irrogare in concreto entro i limiti stabiliti e nell'esercizio della sfera di discrezionalita' riservatagli.

Ma tanto il legislatore quanto il giudice non possono prescindere dalla considerazione delle finalita' della pena, in...

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