N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 2009

IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede osserva: Z.R. e B.C. hanno proposto ricorso avverso il provvedimento datato 25 marzo 2009 con il quale l'ufficiale dello stato civile del Comune di Ferrara ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dalle stesse richiesta, ritenendo che:

l'Ordinamento giuridico italiano non consente ne' disciplina il matrimonio tra persone dello stesso sesso;

l'art. 29 della Costituzione dispone che 'La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio' e che il costituente ha inteso far riferimento al tradizionale rapporto di coniugio inteso tra soggetti di sesso diverso, secondo una concezione che, prima ancora della legge, trova il suo fondamento nel sentimento, nella cultura, nella storia della nostra comunita' nazionale;

alla luce di questo si deve intendere che la diversita' di sesso e' elemento essenziale nel nostro ordinamento per poter qualificare l'istituto del matrimonio;

il Ministero dell'interno con circolare M.i.a.c.e.l. n. 2 del 26 marzo 2001 si e' espresso sull'argomento ritenendo che 'non e' trascrivibile il matrimonio celebrato all'estero tra omosessuali, di cui uno italiano, in quanto contrario alle norme di ordine pubblico'.

Le ricorrenti rilevano che nel nostro ordinamento non esisterebbe un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso, non essendo previsto tra i requisiti per contrarlo di cui all'art. 84 c.c. la disparita' di sesso e che la circolare del Ministero degli interni citata nel provvedimento si riferirebbe all'ordine pubblico internazionale e non all'ordine pubblico interno, che invece andrebbe richiamato nel caso di specie.

Inoltre le ricorrenti sostengono che, in ogni caso, l'interpretazione letterale delle norme codicistiche posta a fondamento dell'atto di diniego da parte del Comune sarebbe contraria alla Costituzione italiana, ed in particolare agli artt. 2, 3, 10 secondo comma, 13, 29 e 117.

Sulla base di tali argomenti le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, in via principale, di ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara di procedere alla pubblicazione del matrimonio rifiutata e, in via subordinata, di sollevare la questione di legittimita' costituzionale, previa positiva valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza, degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis c.c. rispetto agli artt. 2, 3, 10 secondo comma, 13, 29 e 117 Cost., rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

Con il ricorso si chiede, quindi, che il Tribunale si pronunci in ordine alla riconoscibilita' del diritto delle persone omosessuali di contrarre matrimonio con persone del proprio sesso.

In via preliminare va osservato che in mancanza di modifiche legislative in materia, il nostro attuale Ordinamento non ammette il matrimonio tra omosessuali.

Infatti, pur non esistendo una norma definitoria espressa, l'istituto del matrimonio, cosi' come previsto nell'attuale Sistema giuridico italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso: se e' vero che il codice civile non indica espressamente la differenza di sesso fra i requisiti per contrarre matrimonio, diverse sue norme, fra cui quelle menzionate nel ricorso e sospettate d'incostituzionalita', si riferiscono al marito e alla moglie come 'attori' della celebrazione (107 e 108), protagonisti del rapporto coniugale e autori della generazione (artt.

231 e ss.).

La medesima distinzione di sesso tra i coniugi si rinviene in numerosissime altre disposizioni (143, 143-bis, 143-ter, 156-bis ecc.) e specificamente in quelle che disciplinano il concreto atteggiarsi dei diritti e doveri dei coniugi tra loro e verso i figli, nonche' nella stesso ordinamento sullo stato civile emanato con il d.P.R. n. 396/2000, laddove prevede, nell'art. 64 lett. e), che l'atto di matrimonio deve specificamente indicare 'la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie'.

Pertanto il chiaro tenore delle norme sopra indicate esclude la possibilita' di un matrimonio tra persone dello stesso sesso e cio' si spiega con una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna.

Peraltro, come hanno gia' esattamente evidenziato il Tribunale di Venezia e la Corte d'appello di Trento, d'altra parte non si puo' ignorare il rapido trasformarsi della societa' e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si e' assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionalmente intesa ed al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione ispirandosi al modello tradizionale e come quello mirano ad essere considerate e disciplinate: si tratta di nuovi bisogni, legati anche all'evoluzione della cultura e della civilta', che sollecitano tutela e riconoscimento, imponendo un'attenta meditazione sulla persistente compatibilita' della normativa vigente con i principi costituzionali.

Il primo riferimento costituzionale con il quale confrontarsi, suggerito anche dalle ricorrenti, e' sicuramente quello di cui all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui riconosce i diritti inviolabili dell'uomo (diritti gia' proclamati dalla Costituzione ovvero individuati dalla Corte costituzionale) non solo nella sua sfera individuale ma anche, e forse soprattutto, nella sua sfera sociale, ossia, secondo la formula della norma, 'nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'', fra le quali indiscutibilmente la famiglia deve essere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT