N. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 2010

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilita' n. 68690 promosso ad istanza della Procura per la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, in persona del p.m. Salvatore Sfrecola, contro Luigi Biggeri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca e Federico Sorrentino e presso di loro domiciliato in Roma al Lungotevere delle Navi 30,

Giuseppe Perrone ed Olimpio Cianfarani, rappresentati e difesi dagli avv.ti Diego Vaiano e Raffaele Izzo, e presso di loro domiciliati in Roma al Lungotevere Marzio 3, Vittoria Buratta, Viviana Egidi e Francesco Zanella, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Lorenzoni e presso di lui domiciliati in Roma alla Via del Viminale 43, Giuseppe A. Certoma', Andrea Mancini, Roberto Monducci, Gian Paolo Oneto e Valerio Terra Abrami, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luisa Torchia, Tommaso Di Nitto e Claudio Cataldi e presso di loro domiciliati in Roma alla Via Sannio 65, Linda Laura Sabbadini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide Police e Filippo Degni e presso di loro domiciliata in Roma alla P.zza Adriana 6, e Aldo Orasi, nato il 6 febbraio 1954, n. c. con intervento volontario dell'Adusbef e del Sindacato USI/RdB/-Ricerca;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Vista la sentenza parziale pronunziata alla pubblica udienza del 12 ottobre 2009;

Uditi alla pubblica udienza del 12 ottobre 2009, con l'assistenza del segretario sig.ra Ernestina Barbone, il p.m. in persona del V.P.G. Salvatore Sfrecola e gli avv.ti Enrica Isidori per l'Ausbef, l'avv. Torchia per i convenuti Certoma', Mancini, Monducci, Oneto e Terra Abrami, l'avv Vaiano per Perrone e Cianfarani, l'avv.Sorrentino per Biggeri, l'avv. Police per Sabbadini e l'avv. Lorenzoni per Buratta, Egidi e Zannella;

Ritenuto e considerato in F a t t o Con atto di citazione depositato il 5 agosto 2008 previo invito a dedurre notificato il 19 novembre 2007, la procura di questa Corte, a seguito di notizia di danno pervenuta per esposto del 7 maggio 2007 dell'USI/RdB-Ricerca Sindacato nazionale lavoratori della ricerca dell'Unione sindacale italiana, ha convenuto in giudizio alcuni amministratori e dirigenti dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il danno da loro causato per la mancata applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n.

322, previste per la violazione dell'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'istituto in sede di raccolta dei dati necessari all'elaborazione di indagini statistiche, obbligo dettato dall'art. 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo e richiamato dal successivo comma 3 del medesimo articolo nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 74 della legge n.

244/2007 - per tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici e per i privati per le rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale.

Nella citazione - dopo ampia ricostruzione del sistema statistico nazionale e del meccanismo di applicazione delle sanzioni, imperniato sulla competenza dell'Ufficio di statistica all'accertamento della violazione e alla redazione del verbale previa contestazione degli addebiti nei modi e nei termini di cui all'art. 13 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, con comunicazione all'ISTAT dell'apertura del procedimento, e su quella del Prefetto (al quale il motivato rapporto in ordine alla violazione deve essere trasmesso) per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 18 della medesima legge - e' rilevato che l'ISTAT non ha mai proceduto all'accertamento di alcuna sanzione sin dalla entrata in vigore del d.lgs. n.

322/1989, che ha attuato una ampia riforma del sistema sanzionatorio per la violazione del'obbligo di fornire dati statistici trasferendo il potere di accertamento all'ISTAT o al competente ufficio di statistica e depenalizzando la sanzione pecuniaria, prevedendo la sanzione pecuniaria amministrativa di cui al citato art. 11 del medesimo decreto. E' stata quindi contestata per il periodo 2002-2006 (non coperto da prescrizione e per il quale la Procura disponeva di dati definitivi non ritenendo tali quelli relativi all'anno 2007) la mancata applicazione di sanzioni pecuniarie connesse alle indagini statistiche di titolarita' ISTAT che comportavano obbligo di risposta, analizzando l'anno di effettuazione dell'indagine, il campione totale di rilevazione (unita' di rilevazione), il totale dei rispondenti, i rifiuti di risposta, il numero dei non rispondenti per cause che vanno dal mancato contatto ai casi di soggetti non in grado di rispondere, il totale delle unita' rilevate fuori campo di osservazione per errori nelle liste e le unita' non risolte (le mancate risposte non diversamente classificabili perche' non e' pervenuto un rifiuto espresso e non rientrano nelle altre categorie).

Il danno che complessivamente e' stato addebitato ai convenuti e' quantificato, come dalle tabelle di sintesi riportate nell'atto di citazione, in diretta proporzione con tutti i casi di mancata risposta, non calcolando le cd. unita' non risolte, nel complessivo importo di euro 191.425.235,00, ripartito pro quota tra tutti i convenuti in ragione della diversa partecipazione casuale alla produzione del danno, calcolata in funzione del diverso ruolo da essi rivestito all'interno dell'ISTAT, e precisamente per il 50% dell'importo totale al Presidente, per il 20% ai Direttori generali, per il 20% ai capi di dipartimento e per il 10% ai direttori centrali, per i quali tutti la Procura ha chiesto la condanna oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

La Procura ha rilevato l'elemento dell'illiceita' del danno nella consapevole violazione, da parte dei convenuti, dell'art. 11 del citato d.lgs. n. 322/1989, disposizione che, comminando una sanzione tipica, seppure graduabile discrezionalmente, a fronte di una fattispecie tipica e tassativamente descritta, costituita dalla mancata risposta alla richiesta di dati statistici, e' inderogabilmente applicabile alla fattispecie normativamente descritta e non presenta alcun profilo di discrezionalita' se non nella determinazione della misura del quantum dovuto.

Per tale motivo la Procura ha contestato al Presidente dell'Istituto la responsabilita' erariale per colpa grave per non essersi mai dato carico di affrontare il problema dell'applicazione delle sanzioni ne' di sollecitare alcuna modifica della normativa che semplificasse il procedimento ne' quale vertice dell'Istituto ne' quale Presidente del consiglio di amministrazione, e cio' sino all'esposto presentato nell'aprile 2006 alla Corte dei conti, in violazione dei doveri d'ufficio ai quali egli e' tenuto in base alle sue competenze e funzioni istituzionali per il disposto dell'art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 322/1989, ai sensi del quale il presidente 'provvede all'amministrazione dell'Istituto assicurandone il funzionamento', e per le sue stesse competenze quale preposto ratione offici al Consiglio e al COMSTAST - organo che ha il compito, tra gli altri, di delimitare l'ambito dell'obbligo di risposta ed in sostanza di delimitare l'area della sanzionabilita' dello stesso obbligo, e che dunque svolge un ruolo primario nel procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Agli altri convenuti la Procura ha contestato la responsabilita' per colpa grave per omissioni nell'espletamento delle proprie funzioni inerenti il procedimento sanzionatorio: ai direttori generali dell'Istituto per aver essi omesso di fornire direttive, di controllare l'attivita' degli uffici, di avviare le attivita' sanzionatorie, compiti che rientrerebbero nei compiti di coordinamento ad essi spettanti in base alle disposizioni del d.lgs.

n. 165/2001; ai direttori del dipartimento e direttori centrali, in quanto ad essi competono funzioni di indirizzo e coordinamento degli uffici dipendenti, tra i quali quelli di dare attuazione ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei termini di cui all'art.11 del d.lgs. n. 322/1989.

Tutti i convenuti si sono costituiti contestando nel merito la pretesa risarcitoria sotto diversi profili, alcuni (Buratta, Egidi' e Zannella) eccependo l'improcedibilita' dell'azione della Procura per non aver tenuto conto della entrata in vigore dell'art. 44 del d.l.

n. 248/2007, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008, disposizione che testualmente recita 'Fino al 31 dicembre 2008 ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 322/1989 esclusivamente il rifiuto formale di fornire i dati richiesti' e che dunque, escludendo la perseguibilita' di fattispecie diverse dal formale rifiuto di rispondere occorse sino al 31 dicembre 2008, determina il venir meno dell'elemento della illiceita' del comportamenti contestati dalla Procura contabile agli odierni convenuti nel presente giudizio.

Con sentenza parziale pronunziata all'udienza del 12 ottobre 2009 questo Collegio ha ritenuto di dover superare tale censura di improcedibilita' in quanto la Procura gia' nell'atto di citazione ha affrontato la questione degli effetti della sopravvenuta normativa sul giudizio intentato, rilevando che, 'ancorche' la norma non utilizzi la formula consueta delle disposizioni interpretative ...

essa manifesta l'intenzione del legislatore di considerare anche per il passato 'violazione dell'obbligo di risposta' quella che abbia dato luogo ad un formale rifiuto', e 'limita con effetto retroattivo l'applicazione delle sanzioni ai casi in cui il soggetto, pubblico o privato, destinatario della richiesta di dati o notizie, abbia opposto un formale rifiuto' determinando nella sostanza 'l'eliminazione della obbligatorieta' della risposta', e ha contestualmente sollevato questione di...

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