N. 202 ORDINANZA 7 - 10 giugno 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 5, lettera b), 4, comma 4, lettera b) e 20 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 20 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2009 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Lazio.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 ottobre 2009 e depositato il successivo 27 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 3, comma 5, lettera b), l'art. 4, comma 4, lettera b) e l'art. 20 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), nella parte in cui [all'art. 3, comma 5, lettera b) ed all'art. 4, comma 4, lettera b)] 'si prevede che la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione sia subordinata alla predisposizione del fascicolo del fabbricato secondo quanto previsto dalla l.r. n.

31/2002 (Istituzione del fascicolo del fabbricato) e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 6/2005, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora adottati', e nella parte in cui [all'art. 20] 'si prevede la redazione del fascicolo del fabbricato, da allegare al quadro tecnico-economico finale dell'intervento, a cura dei beneficiari del finanziamento regionale per l'edilizia residenziale pubblica, ivi compresa l'edilizia agevolata-convenzionale';

che, secondo il ricorrente, le norme impugnate nell'accollare ai privati una serie di accertamenti, nonche' l'acquisizione e la conservazione di informazioni e documenti (compiti, questi ultimi...

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