Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Opposizione avverso il decreto di espulsione - Competenza attribuita al giudice di pace del luogo ove ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione, anziche' al giudice amministrativo - Viol...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dell'art. 13, comma 8, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da T. M. contro il Ministero dell'interno, con ordinanza dell'11 novembre 2004 iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Questore di Brindisi emesso in data 31 gennaio 2004 e degli atti consequenziali, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione; b) dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 100, primo comma, e 103, primo comma, Cost. ed al principio di ragionevolezza.

    Premette, in fatto, il remittente che con il provvedimento del Questore di Brindisi impugnato, emesso in applicazione dell'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, e' stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo del cittadino extracomunitario ricorrente, in quanto questi e' stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per il reato di cui all'art. 171, lettera b), - recte: art. 171-ter, lettera b) - della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore, poiche' trovato in possesso di centodiciannove musicassette, da altri abusivamente duplicate o riprodotte, destinate alla vendita. Il ricorrente, oltre a tale provvedimento, ha altresi' impugnato il decreto prefettizio di espulsione emesso in conseguenza della revoca del permesso di soggiorno e il Tribunale amministrativo regionale remittente, nell'accogliere provvisoriamente l'istanza di sospensione cautelare avanzata dal ricorrente, ha esteso la portata dell'accoglimento anche a tale ultimo provvedimento, proprio a causa degli avanzati dubbi di legittimita' costituzionale non solo con riguardo all'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, ma anche in riferimento all'art. 13, comma 8, del medesimo decreto.

  2. - Cio' posto il giudice a quo, premesso, quanto alla rilevanza, che la pronuncia di questa Corte "condiziona la tutela cautelare, nei termini in cui e' stata richiesta dal ricorrente", affronta il merito della prima delle due sollevate questioni.

    Al riguardo si precisa che l'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che allo straniero condannato con provvedimento irrevocabile "per alcuno dei reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore" sia revocato il permesso di soggiorno, con conseguente espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, appare, anzitutto, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto del tutto irragionevolmente porrebbe sostanzialmente sullo stesso piano, "sotto il profilo della sintomaticita' della pericolosita' sociale dello straniero e delle conseguenti esigenze di tutela", i reati indicati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 e quelli di cui al Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge n. 633 del 1941, mentre i secondi sono puniti con pene edittali notevolmente inferiori e sono dotati di offensivita' palesemente piu' lieve rispetto agli altri. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, 13, comma 2, lettera b), e 15 del d.lgs. n. 286 del 1998, si desume chiaramente che l'espulsione dal territorio nazionale (sia in via amministrativa, sia come misura di sicurezza) del cittadino extracomunitario entrato regolarmente presuppone di norma un giudizio di pericolosita' sociale spesso ancorato alla commissione di reati particolarmente gravi. Ora, la disposizione di cui si discute, per come e' formulata, postula che il legislatore abbia posto sullo stesso piano i reati in essa contemplati e quelli indicati nel menzionato comma 3 del precedente art. 4 ("reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero [...] reati inerenti gli stupefacenti...

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