Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 23 maggio 2006 (della Regione Toscana) Porti - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Sentenza della Corte costituzionale n. 89/2006 che ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorita' maritt...

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 313 dell'8 maggio 2006, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dagli avv. Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso il cui studio elegge domicilio, in Roma, via del Viminale n. 43, ricorrente.

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente pro tempore, il Ministro delle infrastrutture e trasporti pro tempore, resistenti, per l'annullamento, della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione sesta, Prot. n. MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006, pervenuta alla Regione Toscana in data 27 marzo 2006 (doc. 1), nonche' di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

F a t t o

La Regione Toscana, nel marzo 2003, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale nei confronti delle note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003 con le quali si riassumevano in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, con specifico riguardo al porto di Viareggio. Piu' precisamente, con la citata nota in data 12 febbraio 2003, il Ministero comunicava alla Regione Toscana che la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna aveva invitato gli uffici periferici a voler nuovamente considerare ascritti alla propria competenza i porti iscritti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, tra i quali risultava inserito il porto di Viareggio. Con la successiva nota del 26 febbraio 2003, il Ministero richiamava il precedente atto e, riaffermando la competenza statale in ordine ai porti iscritti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, dichiarava di rimanere in attesa di concordare le modalita' per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'esercizio delle relative funzioni.

La regione ha contestato tale pretesa, ritenendola non conforme sia all'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 - che esclude dal conferimento di funzioni alle regioni solo i porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato - sia al riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni come risultante dal nuovo assetto sancito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. A seguito della riforma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, infatti, il settore dei porti civili e' stato demandato alla potesta' legislativa concorrente delle regioni, senza distinguere tra aree portuali aventi rilevanza economica regionale, ovvero nazionale o internazionale.

Il problema oggetto...

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