Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Censura concernente un'intera legge - Individuabilita' della questione proposta - Ammissibilita' del ricorso. Lavoro e occupazione - Regione Umbria - Disciplina legislativa regionale di tutela della salute psico-fisica della per...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16 maggio 2005, depositato in cancelleria il 24 maggio 2005 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabrizio Figorilli per la Regione Umbria.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'intero testo della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing).

    In particolare, l'art. 1 - che "tenta" di definire il mobbing con l'espressione "molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro" - conterrebbe una definizione talmente vaga ed inadeguata da determinare una normativa che rimette ad organi amministrativi il compito e il potere di integrare sostanzialmente il disposto legislativo, anzi di sostituirsi al legislatore nazionale.

    L'art. 5 estende l'ambito del mobbing ai familiari del lavoratore ed affida alla Giunta regionale una competenza a stabilire, mediante deliberazione a contenuto sostanzialmente regolamentare, "criteri e modalita" per la concessione di incentivi alla realizzazione di "supporti e terapie" senza specificare ad opera di quale organismo.

    Inoltre gli artt. 2, 4, 6, 7 e 8 della legge in esame prevedono strutture amministrative tratteggiandone "in modo molto elastico" le funzioni ed i compiti.

    L'art. 8, comma 1, prevede come obbligatorie le ispezioni all'interno dei luoghi di lavoro e, quindi, l'accesso coattivo in tali luoghi, la ricerca e l'esame di documenti, l'audizione di persone ad opera di addetti, di imprecisato livello (o qualifica) e stato giuridico, al Servizio di prevenzione e sicurezza.

    In sintesi, la legge in esame non individuerebbe (e quindi non delimiterebbe) l'ambito dell'intervento della Regione e la tipologia dei "luoghi di lavoro", rendendo in tal modo possibili ingerenze (non soltanto della Regione ma anche di altre organizzazioni) nei rapporti di lavoro pubblico statale, ad esempio presso un tribunale od un ufficio territoriale del Governo, con invasione delle competenze di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

    Nel complesso - ad avviso del ricorrente - la legge impugnata omette di considerare la pluralita' degli interessi generali (anche privati) compresenti e la necessita' di reperire un equilibrio tra loro, crea uno strumento pervasivo e di non garantita neutralita' per interventi nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attivita' imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni ed infine introduce una disciplina "territorialmente differenziata" in assenza di principi fondamentali unificanti.

    La censurata normativa sarebbe percio' in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e con l'art. 118, primo comma, Cost.

    Circa il denunciato contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile, nel ricorso si osserva che la legge in esame inciderebbe sui rapporti civilistici interpersonali, non soltanto di lavoro e di impresa, anche in modo imprevedibile e non definirebbe le tipologie dei "fenomeni" considerati, i quali sono destinati a tramutarsi in fattispecie di illecito contrattuale.

    La legge sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro), non essendo ricollegata a "principi fondamentali" posti...

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