Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Processo davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilita' di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento tra imputati in ragione del giudic...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 20, 29, 35, comma terzo, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi con ordinanze del 3 gennaio 2005 dal giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, del 23 novembre 2004 dal giudice di pace di Albano Laziale, del 28 febbraio 2005, del 1 dicembre 2004 (2 ordinanze) dal giudice di pace di Tropea, del 4 ottobre 2004 dal giudice di pace di Vibo Valentia, del 4 luglio 2005 dal giudice di pace di Porto Torres e del 22 luglio 2005 dal giudice di pace di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 221, 257, 298, 299, 300, 476, 521 e 530 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17, 20, 23, 40, 43 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 3 maggio 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che il giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 14 dicembre 2004, depositata il 3 gennaio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullita', che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilita' di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni del successivo art. 35, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione;

che nel giudizio a quo, in apertura dell'udienza dibattimentale, l'imputato ha manifestato l'intenzione di riparare il danno, formulando una "implicita richiesta di concessione dei termini" di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, "senza fornire prova di fatti specifici" che avessero fino a quel momento impedito la condotta riparatoria, semplicemente "adducendo l'insufficienza di congrui margini di tempo";

che detta richiesta di rinvio dovrebbe essere respinta, secondo il rimettente, in ragione del lungo tempo trascorso dal fatto (oltre tre anni), e considerando che la dilazione potrebbe essere accordata, "ragionevolmente", solo quando si tratti di perfezionare attivita' di riparazione gia' avviate prima dell'udienza, e non anche in vista di condotte riparatorie da attuarsi interamente dopo l'apertura del dibattimento;

che, a parere del rimettente, la mancanza nell'atto di citazione di un avvertimento concernente gli effetti estintivi della riparazione del danno, quale componente prevista a pena di nullita', determina una violazione dell'art. 3 Cost., per la disparita' di trattamento introdotta tra l'imputato citato innanzi al tribunale in composizione monocratica - il quale, a norma dell'art. 552, primo comma, lettera f), del codice di procedura penale, deve ricevere a pena di nullita' l'avviso della possibilita' di formulare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, una domanda di oblazione o una richiesta di patteggiamento o rito abbreviato - ed il cittadino perseguito per un reato di competenza del giudice di pace, non necessariamente edotto circa le opportunita' di definizione alternativa del procedimento che lo riguarda;

che alla mancanza dell'avviso si connetterebbe, secondo il giudice a quo, anche una violazione del secondo comma dell'art. 24 Cost.: l'imputato infatti, non potendo ottenere un rinvio dell'udienza (consentito solo a fronte di un impedimento, specifico e non addebitabile, che abbia ostacolato la tempestiva attivazione della condotta riparatoria), vedrebbe pregiudicata in via definitiva la possibilita' di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa;

che la disciplina impugnata violerebbe, infine, il terzo comma dell'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni per preparare la sua difesa, posto che la cognizione tardiva dell'opportunita' di estinguere il reato mediante la riparazione delle relative conseguenze puo' privare l'interessato di una delle opzioni utili, appunto, per la difesa;

che il giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con la stessa ordinanza fin qui descritta, ha sollevato in via "alternativa e...

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