Ordinanza emessa il 5 dicembre 2006 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Zampaglione Pasquale Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralita' di ordinanze emesse per piu' reati non legati da connessione qualificata, oggetto di indagine in procedimenti separati pen...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione per questione di legittimita' costituzionale.

Il giudice sulla istanza presentata nell'interesse di Zampaglione Pasquale e diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in atto a carico del medesimo, per decorso dei termini di custodia cautelare.

O s s e r v a

La difesa dello Zampaglione depositava istanza con la quale rilevava come il termine di fase per la misura cautelare della custodia in carcere in atto a carico del medesimo fosse gia' decorso, chiedendone, quindi, la scarcerazione.

L'imputato - appellante avverso sentenza che lo aveva condannato per rapina ed altro ad anni dieci di reclusione, oltre alla multa, nell'ambito del procedimento nel quale e' presentata l'istanza stessa - era stato indagato per altro reato (futuro aggravato) nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4658/2003 Rgnr, per il quale aveva pure subito custodia cautelare in carcere, con provvedimento emesso il 26 marzo 2004 ed eseguito il 30 marzo 2004. Successivamente, era stato catturato anche per il reato per il quale si procede nell'ambito di questo procedimento, con provvedimento restrittivo emesso il 5 maggio 2005 e notificatogli in data 12 maggio 2004, presso il luogo di detenzione. Quindi, era stato ammesso al rito abbreviato per quest'ultimo reato, in data 15 aprile 2005. Sicche', prospettava la difesa, era gia' decorso, alla data da ultimo citata, il termine massimo di custodia cautelare di anni uno, dal momento dell'esecuzione del primo provvedimento cautelare, avvenuta il 30 marzo 20004, spedito in altro procedimento, per altro reato non connesso.

La difesa opina, quindi, nel senso che gli effetti del provvedimento cautelare eseguito il l2 maggio 2004 andrebbero retrodatati al momento dell'esecuzione del primo provvedimento, il 30 marzo 2004, sul fondamento delle pronunce della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 21957 del 2005, e della Corte costituzionale n. 408 del 2005. La prima aveva ritenuto applicabile il meccanismo di cui all'art. 297/3 c.p.p. anche a fatti tra loro non connessi, purche' il quadro indiziario legittimante la misura cautelare per un secondo reato risultasse gia' agli atti prima dell'emissione del primo provvedimento restrittivo, spedito per reato non connesso. La seconda ha successivamente innovato lo stato della legislazione, con sentenza additiva, rendendo cogente l'interpretazione cui era giunta la Corte Suprema, nel senso che l'art. 297/3 c.p.p. e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano gia' desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza".

Gli elementi in fatto della questione risultano pacifici: lo Zampaglione aveva subito l'esecuzione di misura cautelare in carcere in forza di provvedimento emesso il 26 marzo 2004 per delitto di furto aggravato, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4658/2003 Rgnr della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza eseguita il 30 marzo 2004; successivamente, in data 12 maggio 2004, aveva subito l'esecuzione di altro provvedimento, che gli applicava la custodia in carcere per rapina commessa in data 1° dicembre 2003, nell'ambito di procedimento iscritto presso la medesima Procura, al n. 4867/2003 Rgnr, quello nel quale ora si discute.

Sicche', la rapina per la quale e' stato eseguito il secondo provvedimento cautelare era stata commessa prima dell'emissione del primo provvedimento cautelare e gli elementi indiziari relativi erano parimenti emersi prima dell'emissione del medesimo, come si desume dal contenuto dell'ordinanza stessa. In essa sono racchiusi tutti gli elementi indiziari idonei all'emissione del provvedimento, acquisiti in un tempo anteriore al 26 marzo 2004.

Si tratta delle dichiarazioni del coindagato Federico Lorenzo che aveva svolto chiamate in correita' rivolte anche allo Zampaglione, nonche' delle intercettazioni fruibili come riscontri precisi alla chiamata del Federico (conversazioni del 1° dicembre 2003, 31 dicembre 2003, 2 gennaio 2003, 23 gennaio 2004 e del 15 febbraio 2003), unitamente ad assidui contatti telefonici tra gli indagati, compreso lo Zampaglione, documentati dai relativi tabulati, in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT