Ordinanza emessa il 6 febbraio 2006 dal tribunale di sorveglianza di Catania sull'istanza proposta da Pantellaro Giuseppe Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche normative - Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione ai condannati per evasione o recidivi reiterati anteriormente alla entrata in vigore della ...

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che Pantellaro Giuseppe, nato a Catania il 22 aprile 1941, ha avanzato il 2 maggio 2005 istanza tendente ad ottenere i benefici di cui all'art. 47-ter o.p., in riferimento alla pena di mesi nove di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari inflittagli con sentenza del Tribunale di Catania del 12 dicembre 2001, la cui esecuzione e' stata sospesa dalla Procura della Repubblica di Catania, con provvedimento del 4 aprile 2005;

che l'interessato e' comparso all'udienza odierna, ove il p.g. e il difensore hanno concluso come da verbale;

che sussiste la competenza di questo tribunale e l'istanza risulta in generale ammissibile, in quanto trattasi di pena detentiva non superiore a tre anni;

che, tuttavia, anche sulla base della richiesta di inammissibilita' formulata dal Procuratore generale in udienza, poiche' dopo la chiusura dell'istruzione e' entrata in vigore la legge 5 dicembre 2005 n. 251, che ha, fra l'altro, con l'art. 7, riformulato l'art. 58-quater dell'Ordinamento penitenziario, introducendo il divieto di concessione di benefici nei confronti del condannato che sia stato riconosciuto colpevole (come in questo caso) di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale, occorre valutare, d'ufficio, l'applicabilita' della norma in questione alle condanne intervenute prima della sua entrata in vigore; cio' tenendo conto dell'orientamento gia' assunto da questo tribunale, secondo cui il collegamento (problematico ma necessario) tra i commi 1 e 5 dell'art. 58-quater o.p., nel testo novellato, porta a ritenere che, mentre e' ostativo in generale il titolo di condanna per evasione, un qualunque precedente per evasione (che deve farsi rientrare nel concetto di "condotta punibile a norma dell'art. 385") e' ostativo solo nel concorso degli altri requisiti indicati nello stesso quinto comma dell'art. 58-quater.

Deve aggiungersi che vi e' un altro profilo di inammissibilita' da esaminare, sempre alla luce della sopravvenuta legge n. 251 del 2005. Poiche' infatti, la condanna in esecuzione ha applicato al condannato la recidiva reiterata, e il Pantellaro ha gia' fruito di un precedente affidamento, concesso con ordinanza 24 marzo 2004 e conclusosi il 13 settembre 2004, con esito positivo, occorre stabilire se il divieto di concessione di una nuova misura alternativa, previsto dal comma 7-bis del novellato art. 58-quater o.p., risulti applicabile alla...

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