Ordinanza emessa il 24 gennaio 2006 dal giudice di pace di Palermo sul ricorso proposto da GE Aie contro Prefetto di Palermo Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione del decreto di espulsione in una lingua conoscibile dallo straniero - Sintesi del provvedimento in lingua inglese nell'ipotesi di non disponibilita' di interprete di lingu...

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza sul provvedimento ex art. 13, n. 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Rilevato che il decreto di espulsione gravato e' stato redatto senza l'assistenza di un interprete della lingua conosciuta dall'immigrato;

Tale assistenza e' prevista dal richiamo, contenuto nell'art. 5-bis quinto periodo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai periodi sesto e settimo del successivo n. 8 del medesimo articolo;

L'indicata mancata assistenza il prefetto ha motivato sulla scorta del mancato reperimento immediato dell'interprete;

Esso decreto "su indicazione dello straniero" e' stato sinteticamente tradotto in lingua inglese;

L'udienza di convalida dei provvedimenti adottati dal questore di Palermo inerenti l'accompagnamento immediato alla frontiera (ex art. 13 n. 5-bis d.lgs. indicato) ed il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza (ex. art. 14, n. 4, d.lgs. indicato) di Ragusa e' stata tenuta avanti al giudice di tale luogo;

In essa udienza il ricorrente ha dichiarato mediante un interprete "di non avere compreso il contenuto dell'atto che gli e' stato notificato e di non conoscere la lingua inglese";

I provvedimenti d'espulsione dal t.n. e di trattenimento presso il c.p.ta. sono stati adottati rispettivamente dal Prefetto e dal questore di Palermo;

In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione dell'espulsione - nonche' sull'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'espulsione o del provvedimento di revoca della revoca del decreto di espulsione, - attribuita dall'art. 13 comma nono del d.lgs. 7 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. .3 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, al giudice del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha emesso uno dei detti provvedimenti ha natura funzionale e inderogabile, in quanto ai giudizi in esame si applica, ai sensi dello stesso art. 13 del tu., la disciplina prevista per i procedimenti in camera di consiglio, per i quali l'art. 28 cod. proc. civ. esclude la derogabilita' della competenza per territorio. (Cas. sez. 1, sentenza n. 12428 del 7 luglio 2004) in tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento d'espulsione, attribuita dall'art. 13, comma nono, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113) al giudice del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto...

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