Ordinanza emessa il 9 dicembre 2005 dal tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da Trovato Santo contro Comune di San Giovanni La Punta Elezioni - Incompatibilita' ed ineleggibilita' - Regione Siciliana - Consiglieri regionali - Prevista incompatibilita' alla carica in caso di sentenza di condanna penale anche non definitiva e in c...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza collegiale nel procedimento civile iscritto al n. 10295/2005 R.G., avente ad oggetto ricorso avverso delibera di decadenza dalla carica di consigliere comunale, promosso da Trovato Santo, nato a San Giovanni La Punta il 27 luglio 1959, ed ivi residente in via della Regione n. 256, elettoralmente domicilato in Catania, via Crociferi n. 60, presso lo studio dell'avv. prof. Michele Ali', che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo, attore;

Contro Comune di San Giovanni La Punta, in persona del sindaco pro tempore, autorizzato a costituirsi in giudizio, giusta determina sindacale n. 49 del 28 ottobre 2005 e delibera di Giunta municipale n. 40 del 24 ottobre 2005, elettivamente domicilato in Catania, via V. Giuffrida n. 37, presso lo studio dell'avv. Andrea Scuderi, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione, convenuto, e con l'intervento del p.m., sede, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Catania di turno;

All'udienza di discussione del 9 dicembre 2005, udita la relazione del giudice relatore, sentite le parti, sentito il p.m., il tribunale dispone la sospensione del procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale sollevata con la presente ordinanza letta in udienza.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2005, Trovato Santo chiedeva a questo tribunale l'annullamento della delibera adottata dal Consiglio comunale del Comune di San Giovanni La Punta in data 27 luglio 2005, con cui era stata dichiarata la sua decadenza dalla carica di consigliere comunale del predetto comune, per l'esistenza di una lite pendente, ai sensi dell'art. 10, n. 4 della legge Reg. Sic. 24 giugno 1986, n. 31.

Deduceva di essere stato eletto consigliere comunale all'esito delle elezioni tenutesi in data 15 e 16 maggio 2005 per il rinnovo del Consiglio comunale di San Giovanni La Punta; deduceva che, con una prima deliberazione, la n. 3 del 20 giugno 2005, il consiglio comunale gli aveva contestato la causa d'incompatibilita' prevista dall'art. 10, comma 1, n. 4 della legge Reg. Sic. sopraccitata - sul presupposto che il comune si era costituito parte civile nel procedimento penale pendente a carico del Trovato nell'ambito del quale quest'ultimo era stato condannato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, con sentenza del 13 giugno 2005, per il delitto di abuso d'ufficio aggravato previsto e punito dall'art. 323 c.p., alla pena di un anno di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare ed al pagamento di una provvisionale in favore del comune di Euro 10.000,00, - intimandogli di versare nelle casse del comune l'importo della provvisionale al fine di rimuovere la causa d'incompatibilita'; deduceva che, pur avendo richiesto al comune di prendere atto delle modifiche all'art. 63 decr. legisl. 267/2000 introdotte con l'art. 3-ter del d.l. 13/2002 conv. con legge 75/2002, e con riserva di ripetizione, aveva provveduto a versare l'importo della provvisionale pari ad Euro 10.000,00 oltre accessori; deduceva che, con successiva delibera n. 9 del 7 luglio 2005, il consiglio comunale gli aveva nuovamente contestato la causa d'incompatibilita', rilevando che, ai fini della rimozione della causa di decadenza, il Trovato avrebbe dovuto versare la somma di Euro 500.000,00 occorrente all'integrale risarcimento dei danni arrecati al comune; deduceva che, infine, con deliberazione n. 15 del 27 luglio 2005, il consiglio comunale aveva dichiarato la sua decadenza dalla carica di consigliere comunale; deduceva di essere in procinto di appellare la sentenza del g.u.p. depositata in data 29 agosto 2005; deduceva l'illegittimita' della delibera impugnata, perche' il Consiglio comunale non aveva tenuto conto della modifica apportata dal legislatore statale al novero delle cause d'incompatibilita' previste per i consiglieri comunali; deduceva che il legislatore nazionale aveva circoscritto l'ambito di operativita' della causa d'incompatibilita' derivante da "lite pendente", integrando l'art. 63, comma primo, n. 4 del d.P.R. n. 267/2000 e prevedendo espressamente che "la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina l'incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in cosa giudicata. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d'incompatibilita'. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso"; deduceva che la disposizione in esame doveva trovare immediata applicazione anche nel territorio della Regione Sicilia, perche' avente natura non sostanziale ma processuale - alla stregua dell'inciso...

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