Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della ??de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), e degli artt. 14, comma 3, e 24 della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promossi con tre ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 29 luglio, il 14 e il 17 ottobre 2005, depositati in cancelleria il 3 agosto, il 18 e il 19 ottobre 2005 ed iscritti ai numeri 75, 84 e 86 del registro ricorsi 2005;

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Calabria e Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Calabria e per la Regione Abruzzo e l'avvocato Federico Sorrentino per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 29 luglio 2005 e depositato il successivo 3 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria) (r.ric. n. 75 del 2005).

    Preliminarmente, il ricorrente deduce che la sancita decadenza automatica delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione, prescindendo da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalita' e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in mancanza anche di soluzioni alternative (quali quelle contenute nella legge statale 15 luglio 2002, n. 145) che possono comunque garantire il rapporto di lavoro del dirigente.

    Quanto, in particolare, al comma 1 e ai correlati commi 2, 3 e 5 dell'art. 1 - "nella parte in cui prevedono che le nomine riguardino rappresentanti della regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali, effettuate anche d'istanza o di concerto con altre autorita' o previa selezione, i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della regione" -, il ricorrente osserva che una tale previsione esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato "l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", e si pone altresi' in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., che individuano come criteri fondamentali quelli di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione.

    Parimenti illegittime, per violazione sempre degli artt. 3 e 97 Cost., sono (secondo l'Avvocatura generale dello Stato) tanto la previsione che estende la decadenza ex lege alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nonche' dai dirigenti dei dipartimenti consiliari (atteso che la normativa statale di cui alla citata legge n. 145 del 2002 limita il principio dello spoils system alle sole nomine correlate all'azione di governo, in quanto conferite dal Governo e dai ministri), quanto la disciplina transitoria (dettata dal comma 4 dell'art. 1) che estende surrettiziamente la decadenza alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005.

    Riguardo, poi, ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 1 - in cui e' sancita la decadenza automatica di tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione alla data di proclamazione del Presidente della Giunta, con risoluzione ex lege dei relativi contratti a tempo determinato, senza far riferimento alcuno agli incarichi di funzioni dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale della Regione, degli enti pubblici e delle aziende - il ricorrente rileva che la legge in esame estende la decadenza automatica a tutti i livelli dirigenziali (compresi quelli che non si caratterizzano per una particolare contiguita' con gli organi politici e che svolgono funzioni sostanzialmente gestionali e/o esecutive), differenziandosi, quindi, profondamente dalla legislazione statale, che invece la limita agli incarichi apicali (capi dipartimento e segretari generali). Pertanto - poiche' la legge applica una medesima disciplina a situazioni in realta' differenti -, la difesa erariale denuncia la violazione, oltre che dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), anche di quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Inoltre - poiche' tali previsioni sono difformi dalla normativa statale di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge n. 145 del 2002 (che prevede un meccanismo di maggior tutela per gli incarichi dei dirigenti delle strutture amministrative) -, esse esorbitano dalla competenza regionale, in quanto incidono sulla disciplina dei rapporti di lavoro che appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    "Per le medesime motivazioni", secondo il ricorrente, e' infine illegittima la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, che prevede la decadenza automatica delle nomine effettuate per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili, in quanto incide su contratti di natura privatistica precedentemente stipulati e ancora efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia.

  2. - Si e' costituita la Regione Calabria, concludendo per l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso.

    Premessa l'analisi delle norme impugnate e posta in evidenza la finalita' di sanare una grave e diffusa situazione (stigmatizzata anche dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti) di illegittimita' delle nomine effettuate in tempi prossimi alla scadenza della precedente legislatura regionale, la difesa della Regione, nel merito, rileva che il comma 1 dell'art. 1 (che non interferisce in alcun modo con la competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidendo unicamente su una materia devoluta alla competenza esclusiva della Regione, con cio' rispettando la competenza statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali") si limita a porre un principio generale valido per il futuro, per il quale nei nove mesi antecedenti alle elezioni non possono essere effettuate nomine che impegnino la legislatura successiva. Solo nel caso di violazione di tale limite (che risulta legittimamente esteso dal comma 3 anche alle nomine effettuate dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonche' dai dirigenti dei dipartimenti consiliari), e' prevista la sanzione della decadenza a far data dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta.

    Pertanto, il sistema della legge regionale de qua - sebbene diverso da quello di cui alla normativa statale (che comunque non vincola la potesta' legislativa delle Regioni, che godono in materia di organizzazione dei propri organi e uffici di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla Costituzione) - opera un corretto contemperamento tra l'interesse pubblico che la nuova Giunta non sia eccessivamente condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura dalla precedente maggioranza e che la campagna elettorale si svolga serenamente, e la tutela dell'affidamento del nominato, il quale sin dall'atto di incarico e' a conoscenza del fatto che con la fine della legislatura decadra' dalla carica.

    Quanto, poi, alla norma transitoria di cui al comma 4, la Regione rileva che, a fronte del contesto profondamente degradato posto in evidenza dalla Corte dei conti, proprio i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa pubblica hanno imposto il totale azzeramento delle nomine effettuate, per consentire ai competenti organi regionali di procedere ad una valutazione, caso per caso, preordinata a rimediare alla complessiva illegittimita', inefficienza e dispendiosita' del precedente sistema.

    Sulla base di analoghe argomentazioni, la Regione deduce l'infondatezza anche delle censure riferite alla decadenza degli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili (art. 1, comma 1), poiche' la previsione incide unicamente sull'aspetto pubblicistico della vicenda, producendo la decadenza della nomina, mentre la conseguente disciplina dei contratti deve essere rinvenuta nell'ordinamento.

    Riguardo, poi, alla disciplina della dirigenza, dettata dai commi 6, 7 e 8, la difesa della Regione osserva che la scelta di adottare lo spoils system per tutti i gradi della dirigenza e' stata effettuata in sede di esercizio della potesta' statutaria, giacche' tale regola e' prevista dal comma 6 dell'art. 50 dello statuto, secondo cui "tutti gli incarichi dirigenziali [e dunque non solo quelli di livello apicale] devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni...

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