Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Mancata fissazione del termine di decadenz...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza del 31 marzo 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, nel procedimento tributario vertente tra Marra Luigi Alfonso contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 4, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che con ordinanza del 31 marzo 2005, pronunciata nel corso di un processo tributario - intrapreso da un contribuente per ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale relativa all'anno d'imposta 1999, notificata il 4 novembre 2003 e contenente ruoli emessi e resi esecutivi da diversi uffici finanziari (Ufficio delle imposte dirette e Ufficio IVA di Napoli, Agenzia delle Entrate di Milano) - la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, entro il termine da tale norma fissato, debba provvedersi a pena di decadenza alla notifica del ruolo al contribuente;

che, in punto di fatto, il giudice a quo riferisce che il ricorrente ha in primo luogo eccepito la tardivita' dell'azione fiscale in quanto, entro il termine previsto dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) non solo si sarebbe dovuto procedere alla liquidazione delle imposte - effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R...

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