Ordinanza emessa il 30 marzo 2006 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Lombardia nel giudizio di responsabilita' amministrativa promosso dal p.m. contro Facchini Carlo Responsabilita' amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilita' per danno erariale innanzi alla Corte dei conti - Sospensione (secondo l'indirizzo inter...

LA CORTE DEI CONTI

Visti il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 10 novembre 2005 il relatore, dott. Massimiliano Atelli, l'avv. Mario Viviani ed il pubblico ministero rappresentato in udienza dal Vice Procuratore generale dott. Gaetano Berretta;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 22911 del registro di segreteria su istanza della Procura regionale, contro Facchini Carlo, nato a Campione il 20 agosto 1941 e residente in Cantello (Varese), via Mazzini, n. 5, elettivamente domiciliato in Milano, galleria San Babila n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Mario Viviani che lo rappresenta e difende con l'avv. Angela Sarli, giusta delega.

F a t t o

Con atto di citazione depositato in data 1° giugno 2005, la Procura attrice conveniva innanzi a questa sezione Facchini Carlo, nato a Campione il 20 agosto 1941 e residente in Cantello (Varese), via Mazzini, n. 5, elettivamente domiciliato in Milano, galleria San Babila n. 4/A presso io studio delIavv. Mario Viviani che lo rappresenta e difende con l'avv. Angela Sarli, giusta delega, deducendo quanto segue: a) che, sulla scorta di indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Varese, e in particolare delle dichiarazioni (anche dello stesso Facchini) raccolte nel corso dei conseguenti interrogatori, era emerso che il convenuto, in qualita' di Presidente del Consorzio interprovinciale per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese, si era reso responsabile del reato di corruzione propria continuata e aggravata in danno del medesimo Consorzio, consumato in Varese dal 1982 al 1992 percependo somme non dovute, in qualita' di pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio; b) che per i fatti descritti, in sede penale, e' stata emessa sentenza di condanna nei confronti del convenuto con decisione del Tribunale di Varese 14 maggio 2002, n. 388, avverso la quale pende attualmente l'appello dinanzi alla Corte di appello di Milano; c) che la condotta del convenuto avrebbe arrecato un ingente danno erariale, quantificabile in complessivi euro 557.773,45 a titolo di danno all'immagine ed al prestigio del Consorzio; c) che le giustificazioni fornite dal convenuto in riscontro al notificato invito a dedurre non avevano escluso l'ipotizzato danno erariale.

In particolare, deduceva la Procura attrice che il convenuto si sarebbe fatto fittiziamente assumere nel 1985 - grazie all'intervento degli esponenti politici Rezzonico e Di Luccio - come dipendente da Marchelli Piero, Pisante Ottavio e Giuseppe e Zocchi Aldo, amministratori della Sogeiva S.p.A. e di societa' collegate al gruppo Acqua, ricevendone a titolo di retribuzione circa 60 milioni di lire annui e ricevendo dal Marchelli, per il tramite del Di Luccio, un contributo annuo di circa 150 milioni di lire, per due annualita', in cambio del suo intervento volto a influire sul conferimento di incarichi professionali, di appalti di lavori pubblici e di concessioni della gestione degli impianti a favore del gruppo Acqua da parte dei Consorzi ecologici.

Per conseguenza, l'attrice Procura regionale chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 557.773,45, a titolo di risarcimento del procurato danno all'immagine dell'amministrazione, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.

In data 19 ottobre 1995, il Consorzio interprovinciale per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese si costituiva parte civile nel processo penale di primo grado conclusosi con la sopra indicata sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Varese, la quale statuiva anche sulle richieste della parte civile, accogliendole, con rinvio a separata sede per la liquidazione.

Con atto depositato in data 17 ottobre 2005, si costituiva il convenuto, che in data 20 ottobre 2005 faceva pervenire memoria difensiva. In particolare, la difesa del convenuto instava:

per la declaratoria di inammissibilita' dell'azione erariale (o, in via subordinata, per la sospensione del presente giudizio sino alla definizione dell'appello pendente in sede penale), giacche' in sede di costituzione di parte civile il Consorzio specifico' che la sua iniziativa era indirizzata ad ottenere la rifusione anche del danno derivante dalla grave lesione della sua immagine, sicche' ritenere procedibile l'azione pubblica di responsabilita' in un simile caso significherebbe violare la regola del ne bis in idem;

in via subordinata, per la nullita' assoluta della citazione, che sarebbe a suo dire assolutamente generica, non specificando essa ne' quali incarichi sarebbero specificamente in contestazione, ne' quali Consorzi ecologici li avrebbero affidati (tenuto conto del fatto che il convenuto ha ricoperto cariche nel solo Consorzio interprovinciale per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese) ne' motivando in ordine alla quantificazione dell'addebito;

in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale, anche alla luce dell'indirizzo fatto proprio da talune sentenze di appello di questa Corte in punto di efficacia interruttiva e/o sospensiva della decorrenza del termine prescrizionale;

in via subordinata, per l'assoluzione del convenuto, in considerazione dell'asserita insussistenza, e comunque del carattere indimostrato, tanto del danno all'immagine per cui e' causa quanto della condotta illecita del convenuto che ne sarebbe stata la causa;

in via ulteriormente gradata, per un ampio uso del potere riduttivo intestato a questa Corte, all'udienza del 10 novembre 2005, il rappresentante dell'accusa insisteva per la declaratoria di inammissibilita' dell'azione erariale (o, in via subordinata, di sospensione del presente giudizio sino alla definizione dell'appello pendente in sede penale), perche' ritenere procedibile l'azione pubblica di responsabilita' nel presente caso significherebbe violare la regola del ne bis in idem.

D i r i t t o

  1. - La difesa del convenuto ha dedotto in via principale l'inammissibilita' dell'atto di citazione (o, in via subordinata, la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio contemporaneamente pendente in sede penale, per quanto consta, dinanzi al giudice di secondo grado), per essere stato questo emanato nonostante la gia' intervenuta condanna, emessa dal giudice penale di primo grado, al risarcimento del danno in favore della parte civile Consorzio interprovinciale per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese.

    La deduzione difensiva riveste, ai fini della definizione del presente giudizio, carattere pregiudiziale.

    In proposito, va evidenziato che, per un verso, in sede di costituzione nel processo penale in qualita' di parte civile, il sopraindicato Consorzio ha effettivamente chiesto il risarcimento anche del danno asseritamene subito per la grave lesione della propria immagine cagionata dai fatti per cui e' causa, e, per altro verso, l'azione pubblica erariale e' stata esercitata al solo fine, secondo quanto risulta dall'atto di citazione, della riparazione del danno all'immagine ritenuto subito dall'amministrazione.

    Il giudice penale ha condannato in quella sede l'odierno convenuto al pagamento di un risarcimento - in favore del ridetto Consorzio - la cui liquidazione ha pero' rinviato a separata sede. Il rinvio alla separata sede per la liquidazione e' stato disposto dal giudice penale indistintamente, e quindi, deve ritenersi, non soltanto con riferimento alla quota del risarcimento del danno riferibile alla lamentata - dal Consorzio anzidetto - lesione dell'immagine dell'amministrazione, ma anche con riguardo alla residua quota, inerente al danno patrimoniale asseritamente arrecato dall'odierno convenuto.

    Reputa questo giudice che nello specifico caso sopra indicato, alla luce dell'indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, si applichi l'art. 75, comma 3, c.p.p., testo vigente, in base al quale "se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge", di tal che il presente giudizio, promosso in sede contabile dopo la sentenza penale di primo grado, dovrebbe essere sospeso.

    Ritiene questo giudice che l'art. 75, comma 3, c.p.p. assuma rilevanza nel caso di specie, perche' obbliga a sospendere il diverso giudizio (instaurato per secondo) nel quale si faccia valere l'azione risarcitoria su cui si sia gia' pronunciato il giudice penale di primo grado dinanzi al quale sia stata proposta azione civile contro gli autori dei medesimi fatti, fonte di danno, costituenti reato.

    L'art. 75, comma 3, c.p.p., testo vigente, vincola infatti alla sospensione del giudizio civile instaurato dopo la sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda civile in esso proposta, giacche' - evidentemente - l'azione esperibile nelle due sedi e' la medesima e si intende in tal modo evitare una duplicazione di giudizi (quello civile, per un verso, e quello penale nella parte relativa alla domanda civile, per altro verso). Sennonche', poiche' le Sezioni Unite reputano che l'esercizio da parte dell'amministrazione danneggiata dell'azione civile in sede penale escluda la proponibilita', una volta formatosi il giudicato sulla prima, dell'azione di responsabilita' esercitabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, ne deriva che - in casi come quello per cui e' causa - ammettere la procedibilita' di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT