Ordinanza emessa il 6 dicembre 2005 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Archetta Maria ed altra contro Bamca Intesa S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Mancata o insufficiente indic...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti e l'istanza di fissazione di udienza, osserva

I n f a t t o

Con citazione regolarmente notificata l'attrice ha agito nei confronti della Banca Intesa per ottenere; 1) la dichiarazione di nullita' dell'acquisto di titoli Bond Argentina effettuati dal proprio dante causa Vittorio Del Giudice; 2) la restituzione della somma di Euro 2.776.119,74; 3) il risarcimento dei danni da qunticarsi in via equitativa.

La convenuta si e' costituita contestando la domanda eccependo l'infondatezza nel merito delle pretese di parte attrice.

A seguito di scambio di note l'attrice ha successivamente depositato istanza di fissazione dell'udienza.

I n d i r i t t o

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 5 del 2003 recita: si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:

(Omissis).

  1. rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;

    La controversia pertanto, concernendo al responsabilita' delle convenute quali intermediatori finanziari, e' stata correttamente instaurata secondo le forme previste dal suddetto decreto legislativo.

    L'art. 12 del decreto legislativo n. 5 del 2003 prevede inoltre che:

    1. - Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il cancelliere, nei tre giorni successivi, forma, il fascicolo contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti e lo presenta senza indugio al Presidente.

    2. - Il Presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragioni, il Presidente puo' prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.

    Preliminare all'applicazione di tale norma e all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, pero', va affrontata la questione di costituzionalita' del decreto legislativo n. 5 del 2003 che questo giudice quale relatore in fase collegiale ha gia' sollevato in precedenti giudizi.

    L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

    "1. - Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

  2. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

  3. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

    1. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

  4. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

  5. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

  6. la mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;

  7. un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerita' ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

  8. la possibilita' per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la...

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