Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del

16 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

  1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale delegate alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, Art. 59, e conferite ad esse (tale decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, Art. 105, comma 2, lettera l), e successive integrazioni e modificazioni. Individua, inoltre, le funzioni in materia riservate alla Regione e quelle conferite ai comuni.

  2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, la Regione si informa alle norme ed ai principi dell'Art. 118 della Costituzione e della legge regionale n. 34, del 29 settembre 1999.

    Art. 2.

    F i n a l i t a'

  3. La Regione Molise favorisce lo sviluppo delle attivita' produttive, turistiche e ricreative compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, preservando e valorizzando le potenzialita' e l'integrita' dei beni pubblici appartenenti al demanio marittimo.

    Art. 3.

    Ambito di applicazione

  4. Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nei territori dei comuni di Campomarino, di Termoli, di Petacciato e di Montenero di Bisaccia sono cosi' individuate e delimitate: per il comune di Campomarino, dalla legge n. 140/04, Art. 6, comma 2-bis; per il comune di Termoli, litorale sud, dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'11 dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara; per il comune di Termoli, litorale nord, e per i comuni di Petacciato e di Montenero di Bisaccia, dalla strada statale n. 16 Europa 2 o dalla eventuale, diversa, piu' restrittiva demarcazione demaniale proposta dal S.I.D. (sistema informativo del demanio) verso il mare, risultante dagli atti ufficiali.

  5. Restano escluse dall'applicazione della presente legge le aree riservate allo Stato a norma della vigente legislazione ed individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, e successive modificazioni.

  6. Nell'ambito del demanio marittimo di competenza regionale e degli enti locali le varie destinazioni turistico-ricreative, portuali, insediative, di rispetto e di conservazione sono delimitate e definite dal piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalita' turistico-ricreative, dai piani regolatori portuali, dai piani regolatori generali e, comunque, dalla complessiva disciplina urbanistica ed ambientale dello Stato, della Regione e degli enti locali, sentite le associazioni di categoria.

    Titolo II
    ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

    Art. 4.

    Funzioni della Regione

  7. Alla Regione spettano le funzioni di:

    1. programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;

    2. monitoraggio, vigilanza e controllo in ordine alle funzioni amministrative attribuite ai comuni;

    3. intervento sostitutivo mediante la nomina di commissario ad acta in caso di inadempimento accertato delle funzioni amministrative delegate ai comuni;

    4. verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale cosi' come individuata dalla presente legge;

    5. modifica ed aggiornamento del P.R.U.A. (Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalita' turistico-ricreative), approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 167 del 22 maggio 2001, sentita la conferenza dei servizi composta dai comuni rivieraschi, dalla Capitaneria di porto, dal Genio civile, dall'Agenzia delle dogane competenti e dalle associazioni di categoria che ne fanno istanza anticipata per l'anno in corso;

    6. adozione di direttive e di linee guida vincolanti da adottarsi con atto di giunta regionale, per assicurare l'uniformita' ed il coordinamento...

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