Interventi in materia di dipendenze.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto

Adige n. 22 del 30 maggio 2006)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. La presente legge disciplina gli interventi relativi al consumo di sostanze psicoattive illegali, alcol, tabacco e farmaci psicotropi nonche' al gioco d'azzardo, attraverso un sistema di servizi.

    Art. 2.

    Sistema dei servizi

  2. Il sistema dei servizi e' composto da:

    1. i servizi sanitari specialistici per le dipendenze (Ser. D.);

    2. i medici di medicina generale, i distretti sanitari, i presidi ospedalieri, le strutture di degenza ed i servizi territoriali del servizio sanitario provinciale;

    3. le strutture terapeutiche residenziali e semiresidenziali;

    4. i servizi sociali distrettuali;

    5. i servizi sociali residenziali e semiresidenziali specialistici;

    6. le seguenti ripartizioni provinciali:

      1) enti locali;

      2) cultura tedesca e famiglia;

      3) cultura italiana;

      4) intendenza scolastica tedesca;

      5) intendenza scolastica italiana;

      6) formazione professionale italiana;

      7) formazione professionale tedesca e ladina;

      8) formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica;

      9) cultura e intendenza scolastica ladina;

      10) lavoro;

      11) sanita';

      12) politiche sociali;

      13) artigianato, industria e commercio;

      14) turismo;

      15) mobilita';

    7. le organizzazioni private accreditate.

  3. Il sistema dei servizi, nell'ambito delle singole competenze, ha il compito di prevenire e contrastare il fenomeno delle diverse forme di dipendenza, favorire il trattamento e la riabilitazione, promuovere una cultura della salute e delle scelte responsabili e contenere i processi di emarginazione sociale.

  4. I rapporti fra i singoli servizi sono regolati da protocolli di intesa.

  5. I reparti ospedalieri e le strutture di degenza del servizio sanitario provinciale garantiscono i posti letto necessari per i trattamenti di disassuefazione da oppiacei, da alcol e da altre sostanze psicoattive.

    Art. 3.

    I n t e r v e n t i

  6. Gli interventi relativi al consumo di sostanze psicoattive illegali, alcol, tabacco e farmaci psicotropi nonche' quelli relativi al gioco d'azzardo sono:

    1. la prevenzione universale e selettiva;

    2. il trattamento e la riabilitazione sanitaria nonche' la riabilitazione sociale;

    3. la riduzione dei rischi e dei danni.

  7. Con deliberazione della giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti i criteri e le modalita' degli interventi dei singoli servizi.

    Art. 4.

    Guida di auto e motoveicoli

  8. I servizi di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b) e g), e l'ufficio patenti attuano gli interventi di prevenzione e i trattamenti sanitari per quanto concerne le persone segnalate per guida di auto e motoveicoli in stato di coscienza alterata da sostanze psicoattive.

    Art. 5.

    Istruzione e formazione del personale dei servizi

  9. La Provincia, a partire dall'anno scolastico 2007-2008, promuove l'introduzione di tematiche specifiche inerenti le forme di dipendenza nei piani di studio per le...

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