Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'Art. 39, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione dei criteri generali di cui all'Art. 52 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Fatte salve le definizioni di cui all'Art. 2 del decreto legislativo n. 152/1999, si intende per:

    1. «evento meteorico» una o piu' precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;

    2. «acque meteoriche di dilavamento» la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

    3. «acque di prima pioggia» quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

    4. «acque di seconda pioggia» la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;

    5. «acque pluviali» le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;

    6. «superficie scolante» l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente regolamento;

    7. «acque di lavaggio» le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici di cui alla lettera f) e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente;

    8. «rete di raccolta delle acque meteoriche» l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.

    Art. 3.

    Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione

  3. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:

    1. da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attivita':

      1) industria petrolifera;

      2) industrie chimiche;

      3) trattamento e rivestimento dei metalli;

      4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;

      5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;

      6) produzione di pneumatici;

      7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;

      8) produzione di calcestruzzo;

      9) aree intermodali;

      10) autofficine;

      11) carrozzerie;

    2. dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attivita' di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;

    3. dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

    4. dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/1999.

  4. Le acque di lavaggio delle superfici di cui al comma 1 sono soggette alle disposizioni stabilite dal presente regolamento per le acque di prima pioggia.

  5. La formazione, il coinvolgimento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di seconda pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora provengano dalle superfici scolanti di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'autorita' competente accerti l'inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici stesse.

  6. Nei casi di cui al comma 3 l'autorita' competente determina, con riferimento alle singole situazioni, la quantita' di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del presente regolamento.

    Art. 4.

    C o m p e t e n z e

  7. Ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 26/2003, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici di cui all'Art. 3 (di seguito acque di prima pioggia e di lavaggio) e':

    1. il comune, nel caso di recapito nella rete fognaria;

    2. la provincia, nel caso di recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

  8. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio di cui all'Art. 3 provengano da superfici scolanti costituenti pertinenze di edifici e installazioni in cui si svolgono attivita' soggette alla disciplina del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento), le disposizioni del...

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