Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione dei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'Art. 17 della legge regionale n. 26/2005. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 15 del 12 aprile 2006

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'Art. 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione ed in particolare l'Art. 7 inerente gli interventi a favore dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 27, di abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione e disposizioni transitorie;

Visto in particolare l'Art. 4 della citata legge regionale n. 27/2005, il quale prevede che per i procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge regionale n. 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n. 055/Pres. che approva il regolamento di attuazione degli interventi di cui all'Art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione nel settore agricoltura;

Vista la decisione C(2005) 90 dell'11 gennaio 2005 con la quale la Commissione europea ha considerato il regolamento di attuazione per la concessione dei contributi di cui all'Art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, compatibile con il mercato comune ai sensi dell'Art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per la sola parte riguardante gli aiuti al settore agricolo, mentre per i settori pesca ed acquacoltura interverra' separata decisione;

Vista la decisione C(2005)5828 del 19 dicembre 2005 con la quale la Commissione europea, approvando lo schema di regolamento regionale, ha considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'Art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, anche gli aiuti al settore pesca ed acquacoltura previsti dal medesimo Art. 7 della legge regionale n. 11/2003;

Rilevata pertanto la necessita' di adottare il regolamento di attuazione dell'Art. 17 della gia' citata legge regionale n. 26/2005, il cui contenuto e' sostanzialmente identico a quello relativo al settore dell'agricoltura, gia' vigente, e a quello della pesca ed acquacoltura il cui schema definitivo, come detto, e' gia' stato approvato dalla Commissione europea;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione della normativa, rivedere il sistema di attribuzione del punteggio di cui all'Art. 4, comma 5, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2005, n. 055/Pres., determinato in base alla valutazione della Commissione di esperti;

Ritenuto altresi' necessario introdurre i seguenti elementi innovativi, che peraltro non hanno rilevanza alcuna sulle regole comuni della concorrenza:

  1. integrare la documentazione che correda le domande presentate dai beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettere b) e c) del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., attraverso l'acquisizione del curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto e l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni afferente al soggetto richiedente, nonche' dall'elenco dei progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale;

  2. redigere le domande di contributo dei progetti presentati, sulla relativa modulistica predisposta dall'amministrazione regionale e resa disponibile sul sito internet della Regione;

  3. anticipare al 31 agosto di ciascun anno il termine, previsto dall'Art. 4, comma 6, del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., entro cui la Direzione centrale provvede a stilare le graduatorie dei progetti ammissibili;

  4. precisare che, nei riguardi dei richiedenti situati nell'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie di cui all'Art. 4, comma 6, del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., va acquisito l'assenso alla realizzazione del progetto nell'eventualita' che la percentuale di contributo concedibile sulla spesa ammessa - condizionata dalla disponibilita' finanziaria - sia inferiore rispetto quella massima prevista dall'Art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Regione; in caso di non assenso, il richiedente che immediatamente segue in graduatoria puo' accedere, alle medesime condizioni, al contributo previsto;

  5. precisare che nei confronti dei beneficiari individuati dall'Art. 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del Presidente della Regione n. 055/Pres., la rendicontazione delle spese sostenute avviene mediante idonea documentazione;

    Ritenuto infine di precisare che le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dalle domande di contributo presentate entro i termini previsti dallo stesso regolamento;

    Considerato che la nuova base normativa e' identica alla precedente e che, conseguentemente il presente provvedimento sara' oggetto di comunicazione alla Commissione europea, in quanto gli aiuti ivi previsti sono eguali a quelli gia' approvati dall'Autorita' comunitaria per le medesime finalita';

    Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., cosi' come modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2095, n. 0110/Pres.;

    Visto l'Art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;

    Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 402 del 3 marzo 2006;

    Decreta:

    E' approvato il Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'Art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005; n. 26, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

    Il presente provvedimento e' oggetto di comunicazione alla Commissione europea in quanto trattasi di un testo con base normativa e finalita' dal contenuto identico a quello della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, le cui normative di attuazione sono gia' state giudicate dalla Commissione europea compatibili con il mercato comune.

    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    Trieste, 14 marzo 2006

    ILLY

    Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'Art. 17

    della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.

    Art. 1.

    Finalita' e iniziative finanziabili per il settore dell'agricoltura

    1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

  6. di forme sostenibili di agricoltura tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;

  7. di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche attraverso la realizzazione di progetti pilota, su scala ragionevolmente limitata, dimostrativi od innovativi. Possono accedere all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito del territorio regionale;

  8. di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e ottoprodotti delle filiere agroalimentari;

  9. di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

  10. del miglioramento dei processi...

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