DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 settembre 2009, n. 247 - Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensita', di cui all'art. 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 9 settembre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

Visti in particolare:

il comma 72 dell'art. 10 della citata legge, che istituisce, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensita' individuate con regolamento, secondo modalita' e limiti ivi stabiliti;

il comma 73 del medesimo articolo, che, oltre a indicare le fonti di finanziamento del Fondo in questione, stabilisce che lo stesso e' concesso agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni secondo criteri stabiliti con regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1732 del 23 luglio 2009, con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il 'Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensita', di cui all'art. 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)' ed e' stato avviato l'iter per l'acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 'Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate');

Preso atto che alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale non compete piu' l'espressione di pareri sulla tipologia di atti come quello in trattazione, a seguito delle modifiche nel frattempo apportate ai suoi compiti dall'art. 10, comma 18, dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento di bilancio 2009), con specifico richiamo alla sostituzione della lettera d) del comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali);

Acquisito il parere favorevole della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, espresso, con richieste di modifica e raccomandazioni pro futuro, con nota n. 222/09 del 30 luglio 2009;

Acquisito inoltre il parere favorevole del 20 agosto 2009, espresso anch'esso con richieste di modifica e raccomandazioni pro futuro dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 36, comma 5...

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