LEGGE REGIONALE 23 settembre 2009, n. 20 - Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 30 settembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 8/1973

  1. Al comma 2, dell'art. 4 della legge regionale15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), le parole:

    'all'art. 1 della legge 1° agosto 1972, n. 15 ''Indennita' ai consiglieri regionali'' sono sostituite dalle seguenti: 'all'art. 1 della legge 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennita' dei consiglieri regionali)'.

    Art. 2

    Modifica all'art. 5 della legge regionale 8/1973

  2. Al comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1973 la cifra '60' e' sostituita con '65'.

    Art. 3

    Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 8/1973

  3. Il comma 2, dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1973 e' sostituito dal seguente:

    '2. Il pagamento viene sospeso anche qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo, ad altro Consiglio regionale o nominato componente di Giunta regionale.'.

    Art. 4

    Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 8/1973

  4. L'art. 12 della legge regionale n. 8/1973 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 12 (Misura degli assegni vitalizi). - 1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio e' determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennita' di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce:

    Parte di provvedimento in formato grafico

    Art. 5

    Inserimento dell'art. 12-bis alla legge regionale n. 8/1973

  5. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 8/1973 e' inserito il seguente articolo:

    'Art. 12-bis (Modalita' di determinazione ed adeguamento dell'assegno vitalizio). - 1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio e' determinato in riferimento all'indennita' di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce, fatto salvo l'eventuale...

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