DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2009, n. 52 - Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 16 settembre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento Preambolo Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) e in particolare l'art. 18;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 2 luglio 2009;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all'art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2009, n. 612;

Visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 22 luglio 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza di cui all'art. 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009, n.

724;

Considerato quanto segue 1. la corretta e uniforme attivazione degli interventi sul potenziale viticolo e la gestione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica (IGT) rendono opportuno definire con precisione, in linea con i regolamenti comunitari, i termini tecnici utilizzati nel presente regolamento;

  1. il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di seguito indicato registro dei diritti, e' lo strumento per assicurare la corretta gestione del potenziale viticolo in Toscana e pertanto tutti i diritti di impianto e reimpianto, compreso i diritti di reimpianto anticipati e quelli acquisiti mediante trasferimento, devono risultare iscritti nello stesso;

  2. il ruolo strategico del registro dei diritti determina la necessita' di garantirne il contenuto e pertanto l'iscrizione nel registro viene effettuata dagli enti competenti previa certificazione. Fanno eccezione i diritti di reimpianto anticipato, la cui iscrizione avviene automaticamente a seguito della presentazione della dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) con la quale il conduttore comunica l'intenzione di voler procedere ad un reimpianto con estirpazione successiva;

  3. nell'ottica della semplificazione amministrativa, la registrazione dell'uscita dei diritti dal registro dei diritti avviene sulla base delle dichiarazioni di avvenuto impianto rilasciate dal conduttore;

  4. la corretta gestione del registro dei diritti e dello schedario viticolo presuppone la definizione da parte della struttura della Giunta regionale competente di precise modalita' di gestione che e' opportuno siano oggetto di apposito provvedimento dirigenziale;

  5. la riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto, di seguito indicata con riserva regionale, e' uno strumento necessario per la gestione a livello regionale di diritti di impianto e reimpianto facenti capo direttamente alla Regione, in quanto esistenti sul territorio ma non appartenenti ad alcun conduttore; si rende pertanto necessario individuare i diritti che confluiscono nella riserva regionale e le condizioni generali per la loro concessione;

  6. la concessione di diritti della riserva regionale puo' essere finalizzata alla conservazione di vigneti di particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico; e' necessario, pertanto, che siano individuati i criteri e le caratteristiche dei vigneti che possono usufruire di tale opportunita' e sia definita la procedura per la loro assegnazione;

  7. il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) stabilisce il principio per cui deve essere garantito il non aumento del potenziale viticolo in caso di trasferimento di un diritto di reimpianto e in caso di concessione di un diritto di reimpianto dalla riserva, in particolare se tale trasferimento e tale concessione sono relativi a diritti di impianto provenienti dalla estirpazione di superfici non irrigue e siano destinati alla realizzazione di superfici irrigue. A tal fine e' stata fissata a livello regionale una resa media unica dei diritti di reimpianto, calcolata tenendo conto della resa effettiva della produzione di vino regionale nelle ultime cinque campagne vendemmiali, ed e' stato ritenuto congruo, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua, applicare un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie;

  8. il reg. (CE) 1234/2007 prevede che la concessione dei diritti di reimpianto a partire dalla riserva regionale possa avvenire dietro il pagamento di un corrispettivo ad eccezione dei giovani conduttori aventi specifici requisiti, per i quali la concessione puo' avvenire a titolo gratuito. Pertanto si rende necessario stabilire il valore di un diritto di reimpianto prelevato dalla riserva. Inoltre al fine di agevolare la realizzazione di vigneti nelle zone di montagna e fortemente terrazzate il corrispettivo da versare per la concessione di un diritto della riserva in tali zone e' stato ridotto;

  9. ai sensi della legge regionale n. 9/2009 le domande e le dichiarazioni relative ai procedimenti sul potenziale viticolo e sulla gestione degli albi DO ed elenchi IGT sono presentate alla Agenzia regionale toscana per l'erogazione in agricoltura (ARTEA) tramite la DUA. Si e' ritenuto opportuno stabilire i contenuti essenziali di tali domande e dichiarazioni, rimandando ad ARTEA la predisposizione della modulistica, d'intesa con la competente struttura della Giunta regionale e nel quadro delle disposizioni regionali afferenti alla semplificazione amministrativa e al sistema informativo regionale;

  10. per quanto riguarda la realizzazione di impianti destinati alla sperimentazione vitivinicola e' necessario definire i contenuti dei progetti in base ai quali si chiede di realizzare le superfici vitate stesse, nonche' le modalita' di acquisizione del parere dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA);

  11. il reg. (CE) 1234/2007 prevede che vengano concessi diritti di reimpianto anticipato a chi s'impegna a estirpare una superficie vitata equivalente entro tre anni dall'impianto. Si e' reso necessario pertanto prevedere la creazione del diritto di reimpianto anticipato e la sua iscrizione all'interno del registro dei diritti;

  12. il reg. (CE) 1234/2007 prevede all'art. 85-decies, comma 5 la possibilita' di trasferire i diritti di reimpianto parzialmente o totalmente ad un'altra azienda in specifici casi e stabilisce la necessita' di garantire che tale trasferimento avvenga nel rispetto della normativa vigente. Sono pertanto individuate le procedure finalizzate al controllo, in particolare per quanto concerne il trasferimento di diritti provenienti dalle altre regioni italiane;

  13. gli interventi di sovrainnesto e di ripristino della densita' di impianto persa a seguito di fallanze influiscono sugli elementi strutturali dell'impianto. E' pertanto necessario, al fine di garantire l'aggiornamento dello schedario, definire le modalita' con cui le aziende procedono alla comunicazione degli interventi effettuati;

  14. i principi sulla gestione degli albi DO e degli elenchi IGT sono stabiliti a livello nazionale. Si rende necessario tuttavia specificare alcuni aspetti relativi alla gestione degli albi DO e degli elenchi IGT. In particolare e' stabilito che il rispetto della base ampelografica, intesa come rapporto percentuale fra i vitigni, deve essere garantito a livello di unita' tecnica-economica (UTE) sulle superfici vitate oggetto di rivendicazione;

  15. al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di controllo svolte dalle province con l'esigenza di disporre di uno schedario viticolo aggiornato, e' necessario che le province comunichino ad ARTEA l'esito dei controlli effettuati, affinche' ARTEA proceda all'aggiornamento dello schedario;

  16. in considerazione che la legge regionale n. 9/2009 prevede che lo schedario viticolo sia tenuto da ARTEA, si rende necessario individuare in ARTEA il soggetto per la verifica della corrispondenza fra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale, nel rispetto del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

  17. e' necessario stabilire delle disposizioni transitorie per la gestione dei procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore del regolamento e non ancora conclusi. Sono pertanto definite le modalita' di gestione dei suddetti procedimenti in attesa di autorizzazione;

  18. di accogliere il parere della II commissione consiliare Agricoltura - espresso nella seduta del 22 luglio 2009 e di adeguare conseguentemente il testo;

    si approva il presente regolamento Art. 1

    Oggetto e definizioni (art. 18, legge regionale n. 9/2009) 1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), di seguito indicata con legge, disciplina gli interventi sul potenziale produttivo viticolo e la gestione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica (IGT).

  19. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. data di realizzazione dei lavori di...

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