LEGGE REGIONALE 23 settembre 2009, n. 19 - Norme per la promozione e sviluppo delle attivita' sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 30 settembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita' 1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'art.
117, terzo comma della Costituzione ed in armonia con lo Statuto regionale e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, riconosce nello sport e nelle attivita' motorie e ricreative uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona.
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La Regione, altresi', riconosce la funzione sociale degli enti di promozione e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza.
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La Regione persegue gli obiettivi di politica sportiva per tutti i cittadini in collaborazione con gli enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, il Comitato Italiano Paralimpico di seguito denominato CIP, le istituzioni scolastiche, l'associazionismo ed a tal fine programma ed adegua il patrimonio impiantistico esistente sul territorio al fine di garantire la massima partecipazione alle attivita' sportive e ricreative in ambienti sicuri edidonei.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini della presente legge, per sport s'intende qualsiasi forma d'attivita' fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psicofisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali, per favorire la leale competitivita' nella pratica sportiva, per il miglioramento dello stile di vita.
Art. 3
Sport di Cittadinanza 1. La Regione, ai fini della diffusione della cultura per una corretta pratica delle attivita' fisico-motorie e dell'integrazione interculturale, promuove le politiche educative, formative, culturali e della tutela socio-sanitaria.
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A tal fine la Regione:
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promuove e sostiene le iniziative degli enti pubblici e quelle delle associazioni sportive dal cui statuto, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, si evincono i criteri ed i principi generali di cui all'art. 90, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003));
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favorisce l'adeguamento, la qualificazione e lo sviluppo degli impianti sportivi;
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promuove l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, economiche ed i relativi interventi in materia d'infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
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sostiene iniziative e manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul proprio territorio sia negli impianti codificati che in ambiente naturale ed urbano e che promuovono l'Umbria nel mondo, con la concessione del marchio di qualita' Umbria Green Sport di cui all'art. 21;
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riconosce nella scuola il luogo privilegiato per promuovere i valori ed i principi educativi della pratica sportiva, intesa come mezzo d'espressione e formazione della persona e d'acquisizione di un sano stile di vita e pertanto promuove la diffusione delle attivita' sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attivita' motoria intesa come mezzo educativo fondamentale, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio;
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promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi per una migliore qualita' dell'offerta dei servizi e delle attivita' sportive;
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mantiene i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attivita' sportive e motorie;
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promuove e favorisce lo sviluppo delle attivita' sportive in favore delle persone diversamente abili riconoscendone l'importanza fondamentale per la formazione, la salute psicofisica e per l'integrazione sociale.
Art. 4
Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
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organizzazione e coordinamento di attivita' di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione delle banche dati per lo sport;
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programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva al fine di favorirne un'equilibrata distribuzione sul territorio regionale, nonche' il miglioramento e la qualificazione del patrimonio esistente;
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incentivazione all'accesso al eredito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
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promozione ed avviamento alla pratica sportiva dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti svantaggiati;
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definizione degli standard per la formazione degli operatori;
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promozione d'interventi diretti a diffondere l'attivita' motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonche' a prevenire il fenomeno del doping.
Art. 5
Funzioni delle province 1. Le province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
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Le province, in coerenza con la programmazione regionale, contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attivita' motorie, assicurando il concorso dei comuni e la partecipazione dell'associazionismo.
Art. 6
Funzioni dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente.
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I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
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attivita' promozionali concernenti la pratica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;
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elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;
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rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di centri di attivita' motoria;
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la vigilanza, il controllo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 sono di competenza dei comuni che le esercitano in conformita' alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introitandone i relativi proventi.
Art. 7
Strumenti di programmazione 1. Sono strumenti della programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge:
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il Piano triennale per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e l'impiantistica sportiva;
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il Programma annuale di settore per la promozione sportiva e motorio ricreativa;
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il Programma annuale di settore per l'impiantistica sportiva.
Art. 8
Piano regionale per la promozione sportiva, motorio ricreativa per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale sociale di cui all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del...
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