N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2009

IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza, nel procedimento repertoriato al n. 3433/2009 R.G., tra Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta - articolazione territoriale CE/2 (gia' Consorzio GEOECO S.p.A.) in persona responsabile Prefetto dott.

Biagio Giliberti, con l'avv. Raffaele Marciano, opponente la Di Gennaro S.p.A. (Partita Iva 01619050634), con sede legale in Napoli, al Centro Direzionale Isola C2, scala D, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Giuseppe Di Gennaro, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Fragala' Coppola unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli alla Galleria Umberto I, n. 27 presso lo studio dell'avv. Massimo Vincenti, opposta;

Osserva 1. - Con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2009, il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta Articolazione Territoriale Ce/2 (gia' Consorzio GEOECO S.p.A.) conveniva in giudizio la Di Gennaro S.p.A. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.11894/08, emesso dal Tribunale di Napoli il 26 novembre 2008 e notificato il 23 dicembre 2008 nella qualita' di debitore ingiunto, relativo al pagamento dell'importo di € 11.060,72, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal novantesimo giorno successivo la data di emissione delle singole fatture e spese della procedura monitoria liquidate in complessive € 532,00 oltre IVA e CPA.

A conforto della spiegata opposizione eccepiva in primo luogo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario ex art. 4, d.l. n.

90/2008 convertito in legge n. 123/2008.

Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio la Di Gennaro S.p.A., la quale affermava la infondatezza e dilatorieta' della proposta eccezione, all'uopo richiamando il pronunciato di T.A.R.

Lazio 28 gennaio 2009.

Ribadiva, inoltre, che il decreto ingiuntivo era stato chiesto e concesso in relazione al servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti, rifiuti tessili e plastica, chiarendo che i relativi quantitativi erano facilmente deducibili dai formulari di identificazione rifiuto (FIR), prodotto in atti ed il cui utilizzo e' prescritto dall'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 (gia' art. 15 d.lgs.

n. 22/1997).

Ne derivava, pertanto, a sua opinione che tali formulari, nonche' i riepiloghi degli stessi allegati alle fatture, costituissero una prova certa dei quantitativi di rifiuto conferito e, di guisa, del servizio espletato da essa societa' opposta.

Ora, ogni esame nel merito da parte di questo Tribunale di quanto dedotto dall'istante in monitorio, oggi convenuto in senso formale, rimane precluso in virtu' dell'art. 4 d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, che radica nella soggetta materia la giurisdizione del g.a., giacche' esso dispone che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 'tutte le controversie ... comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati'.

2. - Eppero', dubita questo giudice della conformita' al dato costituzionale della mentovata disposizione di legge.

In effetti, per quanto concerne innanzitutto la rilevanza di siffatta questione ai tini della decisione cui e' chiamato l'odierno giudicante, occorre evidenziare, come sopra anticipato, che l'applicazione nel caso de quo della disposizione di cui all'art. 4 debba ritenersi pacifica, essendo la data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2008.

Ne' all'uopo rileva che la vicenda che occupa trovi la sua scaturigine in un contratto di anni addietro concluso.

E' infatti principio normativo (art. 5 cpc) quello per cui il momento determinativo della giurisdizione sia fissato non soltanto con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento (Cass., Sez. Un. , primo luglio 1997, n.

5899).

Del pari incontrovertibile e' la sussumibilita' nell'ambito applicativo della pretesa di pagamento, la quale trae origine da crediti - asseritamente - insoluti conseguenti all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

La valutazione sulla rilevanza della questione non puo' poi prescindere dall'esame dei rapporti esistenti tra la citata disposizione ed il tradizionale assetto...

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