N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2009

IL GIUDICE DI PACE Nel processo nei confronti di Zugalova Natalia Victorovna, nata a Ucraina il 26 dicembre 1975, domiciliato presso il proprio difensore di ufficio Avv. Antonio Nobile del foro di Napoli con studio in Napoli alla via S. Tommaso D'Aquino n. 15, imputata della contravvenzione prevista e punita dall'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/98, cosi' come modificato dalla legge 15 luglio 2009. n. 94, perche' faceva ingresso e si tratteneva nel territorio dello Stato, in violazione del 'Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero' di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, in quanto sprovvisto di alcun titolo legale per la permanenza nel territorio italiano - reato accertato in Giugliano in Campania il 26 agosto 2009 - ha emesso la seguente ordinanza.

L'imputato e' stato tratto a giudizio all'udienza odierna per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, articolo aggiunto dalla lettera a) del sedicesimo comma dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Questo Giudice alla medesima udienza solleva di ufficio le eccezioni di incostituzionalita' dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, articolo aggiunto dalla lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 11, 24, 25, 27, 80, 87, 97 e 117 della Costituzione.

Violazione degli artt. 2, 11, 10, 80, 87 e 117 Cost.

Il reato in oggetto viola l'art. 2 Cost. il quale, unitamente agli artt. 3 e 13 ed agli altri principi fondamentali del testo costituzionale, e' considerato una norma immodificabile dalla prevalente dottrina, non suscettibile neppure del procedimento di revisione di cui all'art. 138.

Con l'art. 2 la Costituzione riconosce la precedenza sostanziale della persona umana, intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, rispetto allo Stato, e la destinazione di quest'ultimo a servizio della prima.

Il principio su quale si fonda l'intero sistema costituzionale e' infatti il principio personalistico ed il valore intorno al quale esso ruota e' lo sviluppo della personalita' dell'individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'.

Significativamente il legislatore costituente, nel dettare l'art.

2 a tutela della persona, usa l'espressione 'uomo', per cui e' evidente che la tutela va riferita ad ogni essere umano, sia cittadino che straniero.

Quando infatti la Costituzione intende rivolgersi unicamente ai cittadini, usa espressamente tale sostantivo (ad es.: art. 48 diritto di voto; art. 49 - diritto di associarsi in partiti; art. 52 - dovere di difesa della patria) laddove quando la norma viene estesa a 'tutti' la dizione non viene limitata con l'espressione 'cittadino' (ad es.: art. 53 : Tutti, sia cittadini che stranieri, sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva).

E' evidente che il reato di clandestinita' viola la tutela della persona di cui all'art. 2, in quanto destinatari del reato sono soggetti che la poverta' ha indotto ad emigrare dai paesi di origine, e che, in ottemperanza ai valori costituzionali, dovrebbero trovare nel nostro Stato accoglienza ed assistenza.

Il reato introdotto, oltre a violare l'art. 2 Cost., viola anche le norme costituzionali e quelle di diritto internazionale richiamate dal nostro ordinamento.

Risulta violato l'art. 10, Cost. in quanto lo stesso, con rinvio fisso all'ordinamento internazionale, impone allo Stato italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, tra le quali vi e'...

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