LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 24 - Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 29 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi e obiettivi 1. La Regione ispira e conforma la propria azione ai principi di tutela e di valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

  1. Al fine di accrescere l'efficacia complessiva delle iniziative in ambito consumeristico, la Regione riconosce alle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori, una sede istituzionale dove poter esprimere, attraverso le loro rappresentanze, il contributo che ad esse compete nella definizione dei contenuti delle politiche di tutela.

    Art. 2

    Azioni regionali 1. La Regione consolida, implementa ed aggiorna un patrimonio di conoscenze in ambito consumeristico da destinare alla fruizione dei cittadini, del mondo associativo, della scuola e dei soggetti economici, affinche' si sviluppi la cultura del consumo critico, responsabile e consapevole.

  2. In particolare la Regione:

    a) raccoglie, aggiorna ed analizza in un approccio multidisciplinare la documentazione reperibile in ambito nazionale ed europeo sul consumerismo, comprendendo in esso anche la finanza etica, il commercio equo e solidale, l'impatto ambientale e la sicurezza dei beni prodotti e dei servizi offerti;

    b) monitora il livello di tutela del consumatore e della concorrenza in ambito regionale;

    c) promuove l'elaborazione di modelli di concertazione tra imprese, associazioni dei consumatori e degli utenti ed enti regolatori del mercato diffondendo le migliori pratiche aziendali e consumeristiche;

    d) agevola la diffusione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici;

    e) incentiva gli interventi a favore della filiera corta, valorizzando i prodotti stagionali e del territorio, come attivita' volta a sviluppare il rapporto diretto tra consumatore e produttore;

    f) intraprende azioni ed interventi volti a favorire l'acquisizione da parte delle imprese di codici di condotta e di marchi di qualita' sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale;

    g) attiva sistemi informativi per il monitoraggio dei prezzi, delle tariffe e dei consumi;

    h) favorisce, d'intesa con le autorita' scolastiche e con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo per i giovani in eta' scolare;

    i) promuove specifici corsi di aggiornamento sulle materie attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti, destinati ai funzionari pubblici, agli insegnanti ed ai quadri delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

    l) informa i cittadini, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, sulle attivita' svolte in materia di consumerismo anche mediante apposito portale informatico.

  3. La Giunta regionale realizza le azioni di cui al comma 2 direttamente o per il tramite di enti strumentali o societa' controllate assoggettate al vincolo di organicita', ovvero anche mediante convenzioni con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le autonomie locali e funzionali, con l'Universita' o sue strutture didattiche speciali e con organismi a partecipazione regionale la cui vocazione risulti pertinente con le attivita' di cui al comma 2.

  4. La Regione promuove, con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iniziative di contrasto al carovita.

    Art. 3

    Atti a valenza programmatica 1. Ogni tre anni la Giunta regionale, sentite la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 e la commissione consiliare competente, approva gli indirizzi, suscettibili di aggiornamento annuale, volti a definire le priorita' d'intervento in campo consumeristico.

  5. Entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 e informata la commissione consiliare competente, approva il programma di attivita' annuale con il quale sono individuati gli interventi da realizzare nel corso dell'anno e sono ripartite, per ciascuna tipologia in osservanza del principio di sussidiarieta', le risorse finanziarie complessivamente disponibili.

  6. Il programma di attivita' annuale prevede i seguenti tipi di intervento:

    a) sportelli d'informazione, sostegno alla conciliazione e assistenza ai consumatori;

    b) iniziative che la Giunta regionale realizza ai sensi dell'art. 2, comma 3;

    c) contributi a progetti di iniziativa associazionistica;

    d) contributi finalizzati al sostegno dell'azione di contrasto svolta dalle associazioni dei consumatori e degli utenti nei confronti di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori.

    Art. 4

    Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti 1. E' istituita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta, composta dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art.

  7. Compete alla Consulta di:

    a) esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela dei consumatori e degli utenti;

    b) esprimere pareri, su espressa richiesta della competente commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di...

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