DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2009, n. 224 - Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 33 del 19 agosto 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con particolare riferimento al capo IV, recante misure urgenti in materia di attivita' produttive;

Visto il proprio decreto 20 marzo 2009, n. 073/Pres., con cui e' stato emanato il 'Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie';

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n.

1435, con cui e' stato approvato il 'Regolamento recante modifiche al ''Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie''';

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n.

1529, con cui sono state approvate ulteriori modifiche al testo regolamentare approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 1435/2009;

Rilevata la necessita', alla luce di ulteriori approfondimenti tecnici svolti nell'ambito del confronto con le associazioni di categoria e gli enti interessati, di modificare ancora il summenzionato testo regolamentare per introdurre elementi di semplificazione nelle procedure ivi previste;

Ritenuto inoltre, per motivi di chiarezza normativa, di abrogare il regolamento di cui al proprio decreto n. 073/Pres./2009 e di sostituirlo con un nuovo regolamento che tenga conto delle diverse modifiche nel tempo apportate;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione del 'Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio';

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera

r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1716;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio', nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 12-BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2005,

CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI, LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI LE STESSE POSSONO OPERARE E L'AMMONTARE DELL'IMPEGNO MASSIMO ASSUMIBILE DAL FONDO CON IL LORO RILASCIO.

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004.), disciplina i criteri e le modalita' per la concessione ed il rilascio delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni finanziarie in relazione alle quali puo' operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie.

  1. Attraverso il Fondo di cui al comma 1, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilita' separata, la Regione, al fine di sopperire alla difficolta' di accesso al credito da parte delle PMI, intende porre in essere strumenti di concessione di garanzie dirette e di cogaranzie a favore delle stesse ove aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. 'Fondo': il Fondo regionale di garanzia per le PMI, di cui all'art. 1;

    2. 'Comitato': il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui all'art. 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo n.110/2002) competente a deliberare in materia di concessione della garanzia diretta e della cogaranzia e di gestione del Fondo come previsto dall'art. 12-bis della legge regionale n.

      4/2005;

    3. 'Istituto': la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato;

    4. 'Banca convenzionata': il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Fondo;

    5. 'Confidi convenzionato': il soggetto di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326, iscritto ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, convenzionato con il Fondo;

    6. 'cogaranzia': la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente alla garanzia dei Confidi;

    7. 'garanzia diretta', indica la garanzia diretta prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;

    8. 'PMI': le microimprese e le piccole e medie imprese, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di' ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante 'Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000' emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'11 gennaio 2006, n. 2;

    9. 'microimprese e piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane': si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo; tale valutazione viene effettuata dal Comitato, anche alla luce della documentazione comunque acquisita, con l'utilizzo del 'Sistema di Scoring';

    10. 'Sistema di scoring' indica il sistema di valutazione delle imprese nell'interesse delle quali viene disposto l'intervento del Fondo;

    11. 'Banche': le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993;

    12. 'Finanziamenti a breve termine': i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti, di durata predeterminata non superiore a 18 mesi concessi a PMI per lo smobilizzo dei crediti nei confronti della propria clientela nell'ambito della normale attivita' di gestione;

    13. 'Finanziamenti a medio termine': i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 5 anni concessi a PMI a fronte di operazioni di consolidamento delle passivita' a breve termine;

    14. 'altre operazioni' le operazioni effettuate nei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2009 e di durata non eccedente i 60 mesi, inerenti il riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere di cui all'art.

      12-bis, comma 5 della legge regionale n. 4/2005, intendendosi per tale ogni operazione a titolo oneroso finalizzata all'esercizio dell'impresa ed effettuata a valere su operazioni gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n.11, dalla quale emergano ulteriori oneri in capo alla PMI;

    15. de minimis: le disposizioni previste dal regolamento (CE) n.

      1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006, evidenziate all'Allegato C 'Regime di aiuto de minimis - Settori di attivita' e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n.1998/2006'.

    16. 'Comunicazione': le disposizioni previste dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalita' di applicazione della Comunicazione della...

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