LEGGE STATUTARIA 13 novembre 2009, n. 2 - Modifica agli artt. 19, 28 e 37 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 19 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Nessuna richiesta du referebdyn e' stata presentata LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1

Modifica all'art. 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

  1. L'art. 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) e' sostituito dal seguente:

    'Art. 19. (Diritto di accesso dei Consiglieri regionali) - 1. I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le modalita' stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi richiamati, connessi con l'attivita' della Regione.

  2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti dei seguenti soggetti:

    1. Giunta regionale;

    2. uffici della Regione;

    3. enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;

    4. agenzie, aziende, societa' e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;

    5. concessionari di pubblici servizi regionali;

    6. enti, agenzie, aziende, societa' e fondazioni che svolgono attivita' o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.

  3. I Consiglieri hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.'.

    Art. 2

    Modifica all'art. 28 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

  4. All'art. 28 della legge regionale statutaria n. 1/2005, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

    '1-bis. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende...

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