DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2009, n. 17 - Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)».

(Pubblicatra nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 19 novembre 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 maggio 2009, n. 16;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-12568 del 16 novembre 2009

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)'.

Art. 1

Finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio) stabilisce i criteri per l'istituzione dei Centri Antiviolenza e per la concessione dei relativi finanziamenti regionali e definisce, inoltre, i requisiti strutturali e gestionali delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza denominate Case Rifugio.

Art. 2

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. Centro Antiviolenza: centro che offre accoglienza, sostegno e percorsi di autonomia e superamento del disagio alle donne, sole o con figli, vittime di violenza, in raccordo con la rete dei servizi del territorio e con le Case Rifugio;

  2. Casa Rifugio: struttura residenziale di tipo sociale, che offre ospitalita' temporanea ed alloggio alle donne, sole o con figli, vittime di violenza, per le quali si renda necessario l'allontanamento da una situazione di pericolo per l'incolumita' propria e degli eventuali figli, e/o dal luogo in cui e' avvenuta la violenza.

    Art. 3

    Enti titolari 1. I centri sono istituiti dai comuni o dai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nell'ambito della programmazione dei piani di zona ed in conformita' a quanto previsto dagli art. 3 e 8 della legge regionale n. 16/2009.

    1. Gli enti titolari dei centri garantiscono strutture adeguate in relazione alla popolazione ed al territorio, anche di concerto o in associazione con altri enti pubblici e con le organizzazioni senza scopo di lucro, sulla base di accordi formali sanciti nelle forme previste dalla normativa vigente.

    Art. 4

    Criteri di concessione dei finanziamenti 1. Al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, gli importi stanziati relativi alle spese di funzionamento e gestione dei centri, sono ripartiti in via preliminare tra gli otto ambiti territoriali provinciali piemontesi sulla base dei seguenti criteri:

  3. 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia;

  4. 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in eta' oltre 14 anni.

    1. Gli importi stanziati relativi alle spese per la costruzione e/o ristrutturazione dei Centri e delle Case Rifugio sono ripartiti in quota uguale tra gli otto ambiti territoriali provinciali.

    2. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra gli otto ambiti territoriali provinciali in via preventiva, con specifico provvedimento della struttura regionale competente che disciplina, altresi', le modalita' di presentazione delle istanze da parte dei comuni/soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri, in attuazione del presente regolamento.

    3. L'assegnazione dei finanziamenti ai comuni/soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, individuati quali titolari dei Centri e la relativa erogazione dell'acconto del 70 per cento, sono disposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, previa verifica della rispondenza delle istanze pervenute ai requisiti previsti nel presente regolamento.

    4. Il restante 30 per cento dei finanziamenti e' concesso a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante l'utilizzo delle somme assegnate e la realizzazione delle attivita' previste, salvo conguaglio rispetto ad eventuali somme non utilizzate.

    5. Qualora per uno o piu' tra gli otto ambiti territoriali provinciali non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto, in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate vengono ridistribuite tra gli enti beneficiari secondo criteri proporzionali.

    6. Gli enti titolari dei Centri trasmettono alla struttura regionale competente le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e di gestione dei Centri, unitamente alle determinazioni assunte dalla provincia, in attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera

  5. della legge regionale n. 16/2009, secondo le modalita' definite con apposito provvedimento regionale.

    1. I progetti devono indicare i seguenti elementi:

  6. il comune/soggetto gestore titolare del Centro;

  7. gli altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del Centro;

  8. la sede del Centro;

  9. le attivita', le strutture ed i servizi che si intendono mettere a disposizione;

  10. le risorse strumentali e di personale;

  11. il piano finanziario, comprensivo dell'indicazione dell'eventuale cofinanziamento e di eventuali altre forme di finanziamento previste;

  12. il cronoprogramma per la realizzazione del progetto e per l'avvio dell'operativita' del centro;

  13. le case rifugio collegate.

    Art. 5

    Attivita' di formazione 1. La Regione, all'interno delle linee guida regionali riguardanti le attivita' formative per gli operatori dei servizi sociali, promuove, di concerto con le province, l'attivita' di formazione permanente e di aggiornamento per il personale dei centri, per le altre figure coinvolte nel progetto del servizio e nella rete di accoglienza, protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, anche in raccordo con gli atenei piemontesi.

    1. Sulla base delle linee guida regionali, i relativi corsi di formazione sono attivati dalle province all'interno dei programmi provinciali per l'autorizzazione e il finanziamento delle attivita' formative per gli operatori sociali, anche attraverso progetti formativi di area vasta quali azioni formative di interesse sovrazonale che coinvolgono diverse tipologie di operatori. Tali percorsi formativi di area vasta possono essere realizzati direttamente dalle province oppure finanziati, attraverso contributi economici rivolti a soggetti del territorio provinciale.

    2. Sono attivati, inoltre, corsi sovraprovinciali, previo accordo fra le province e gli altri enti territoriali interessati, nell'ottica di ottimizzare le risorse disponibili e di creare momenti di confronto fra gli operatori che superino i confini amministrativi della singola provincia.

    3. I progetti, supportati da un'analisi dei bisogni specifica, devono risultare coerenti con la programmazione del sistema dei servizi espresso dai piani di zona locali.

      Art. 6

      Requisiti 1. I requisiti di accesso, strutturali e progettuali per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio sono definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

      Art. 7

      Istituzione dei centri 1. I comuni e i soggetti gestori propongono l'istituzione e la localizzazione del Centro, di norma presso sedi di proprieta' pubblica, comunale, provinciale o regionale. Pur assicurando la salvaguardia dei requisiti come specificati nell'allegato A al presente regolamento, i Centri possono collocarsi in strutture sede di altri servizi pubblici, purche' compatibili con le attivita' del Centro stesso.

    4. Le proposte sono trasmesse alle amministrazioni provinciali competenti, che, rilevato il fabbisogno esistente sul territorio, anche con...

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