Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 maggio 2006 (della Regione Umbria) Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi e modifiche al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura...

Ricorso della Regione dell'Umbria, in persona del presidente pro tempore, dott.ssa Maria Rita Lorenzetti, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giovanni Tarantini, in base a procura a margine del presente atto, giusta delibera della giunta regionale n. 651 del 19 aprile 2006, con domicilio eletto in Roma, via Maria Cristina, n. 8, presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi;

Contro Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in via principale degli articoli del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, contenente "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005, n. 303, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006, n. 48, e segnatamente: a) artt. 4-quaterdecies, comma 1 e 4-vicies ter, comma 27, 29 e 30, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 27 febbraio 2006, n. 49, per violazione degli artt. 117, commi 3 e 4, anche in relazione all'art. 32, Cost., nonche', con specifico riferimento al comma 27 cit., per violazione dell'art. 118 Cost.; art. 4-quinquiesdecies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) e dell'art. 117, comma 3, u.p. Cost. e, unitamente all'art. 4-sexiesdecies. d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, per violazione dell'119 Cost.; b) artt. 4-octies, d.l. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, e 4-undecies, d.l. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, limitatamente alla previsione della attribuzione della potesta' certificatoria anche in capo alle strutture private autorizzate e/o accreditate; c) artt. 4-quaterdecies, comma 1; 4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 per violazione del principio di leale collaborazione; nonche', in via consequenziale, degli artt. 4; 4-bis; 4-ter; 4-sexies, 4-septies, 4-viciesbis, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui si prevedono uniformi condizioni di parita' tra i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e le strutture private autorizzate dal servizio sanitario nazionale.

F a t t o

  1. - Con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, il Governo, ai sensi degli artt. 77 e 87 della Costituzione, oltre a prevedere misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le imminenti Olimpiadi invernali di Torino e la funzionalita' dell'amministrazione dell'Interno in considerazione delle urgenti ed incombenti esigenze di prevenzione e di lotta al terrorismo nazionale ed internazionale (cfr. artt. 1, 2 e 3), veniva a dettare disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi, apportando alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

    Il Governo agiva sul presupposto della "straordinaria necessita' ed urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze, anche in caso di recidiva" (cfr. la "Premessa" al d.l. cit.) e si limitava a ridefinire la disciplina della esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero, mediante: a) la soppressione dell'art. 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) il divieto di applicare la disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'art. 656 c.p.p. nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che avessero in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma potesse pregiudicarne la disintossicazione; c) in tale ultimo caso, l'obbligo del pubblico ministero di stabilire i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente proseguisse il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza; d) il potere del pubblico ministero di revocare la sospensione dell'esecuzione nel caso si fosse accertato che la persona interessata avesse interrotto il programma (cfr. art. 4, d.l. n. 272/2005).

  2. - In sede di conversione il Parlamento ha modificato il decreto legge ampliandone il contenuto in maniera rilevante, mediante l'introduzione della ridefinizione generale e dettagliata del testo unico di cui al d.p.r. n. 309/1990 (di seguito "T.U."). La legge di conversione n. 49/2006 ha inserito molteplici nuovi articoli, con i quali si modifica e/o abroga e/o sostituisce circa un terzo dell'articolato del T.U. (cfr. artt. da 4-bis a 4-duodevicies, d.l. impugnato, come integrato dalla legge n. 49/2006, piu' l'art. 4-vicies-ter di 32 commi, contenente "ulteriori modificazioni" al T.U. n. 309/1990).

    Vengono allegate al testo unico del 1990, con una diversa classificazione, nuove tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope (tabelle I, parte I e parte II, e II, A, B, C, D, E, allegate al T.U., cfr. art. 4-vicies ter, comma 32).

    Le nuove previsioni interessano la quasi totalita' dell'articolato e dell'impianto del T.U.; le sole norme della disciplina non toccate dalla modifica sono quelle previste dal Tit. II, in materia di autorizzazioni, e quelle di cui al Tit. IX, concernenti gli interventi informativi ed educativi.

  3. - Per quanto interessa l'oggetto del presente ricorso, va evidenziato che la legge di conversione ha radicalmente modificato il sistema delle attribuzioni regionali, provinciali e locali e dei servizi pubblici per le tossicodipendenze originariamente previsto dal T.U.

    Il precedente assetto istituzionale attribuiva alle regioni l'esercizio delle funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo principi normativamente stabiliti (art. 113, comma 1, T.U.). Il fulcro del sistema era costituito dai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti (noti come SERT), istituiti presso le unita' sanitarie locali, singole o associate, dotati di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti (art. 113, comma 3). Alla potesta' legislativa delle regioni era pertanto rimesso il compito di prevedere l'attribuzione ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti delle funzioni indicate dalla legge statale, e segnatamente: a) l'analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia; b) i controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendente; c) l'individuazione del programma farmacologico e delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza; d) l'elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione; e) la progettazione e l'esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione; f) la predisposizione degli elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e il raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'art. 114; g) la rilevazione dei dati statistici relativi agli interventi dei servizi (cosi' l'art. 113, comma 2).

    Ai comuni e alle comunita' montane, nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di loro competenza, veniva riconosciuto il compito di perseguire gli obiettivi di prevenzione dell'emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati (art. 114, comma 1, lett. a); di rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorita' scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica (art. 114, comma 1, lett. b); di reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente (art. 114, comma 1, lett. c). Tutto cio', mediante loro consorzi, appositi centri gestiti in economia, loro associazioni senza fini di lucro (art. 114, comma 1), oppure tramite le unita' sanitarie competenti (cfr. art. 114, comma 2).

    Nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti, i servizi pubblici costituiti presso le unita' sanitarie singole o associate, i consorzi o le associazioni fra comuni e/o comunita' montane nonche' i centri gestiti in economia dagli enti locali, potevano avvalersi della collaborazione: a) di gruppi di volontariato; b) di enti ausiliari senza fini di lucro, iscritti in appositi albi istituiti dalle regioni, svolgenti la propria attivita' con finalita' di prevenzione del disagio psico-sociale...

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