Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Alimenti e bevande - Norme della Regione Umbria - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata omessa indicazione della materia su cui la Regione ha inteso intervenire, con conseguente inco...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 agosto 2004, depositato in cancelleria il 7 agosto 2004 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2006 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabrizio Figorilli per la Regione Umbria.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha impugnato gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), per contrasto con l'art. 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo, della Costituzione.

    Premette la parte ricorrente che la legge impugnata non indica quale sia la materia sulla quale la Regione ha inteso intervenire ed assume che tale omissione di per se' costituisca un vizio di legittimita' costituzionale dell'intera legge.

    Con specifico riferimento alle singole norme impugnate, rileva quindi l'Avvocatura che l'art. 2 della legge, che individua gli ambiti territoriali in cui la raccolta dei tartufi e' libera, incide - come si desume anche dalla giurisprudenza di questa Corte - sulla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Ma se anche - prosegue l'Avvocatura - la raccolta dei tartufi potesse essere ricondotta ad una delle materie di competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, comunque la legge regionale avrebbe dovuto rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. E se e' vero che la liberta' di raccolta costituisce un principio fondamentale fissato dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), detto principio non puo' che ritenersi comprensivo anche dei limiti che a tale liberta' vengono posti dalla stessa legge statale.

    Sarebbero proprio tali limiti ad essere invece modificati in maniera significativa dalla norma impugnata, che consente la libera raccolta non solo - come gia' dispone la legge statale - nei boschi e nei campi non coltivati, ma anche nei parchi (che trovano la loro disciplina nella legge statale 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare nell'art. 11), nelle aree naturali protette (disciplinate dagli artt. 22 e seguenti della stessa legge n. 394 del 1991), nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aree demaniali, senza alcuna distinzione tra demanio statale e demanio regionale o sub-regionale, con conseguente violazione della richiamata norma costituzionale.

    Ancora piu' evidente sarebbe poi l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata se si ritenesse che essa intende disciplinare la liberta' di raccolta anche nei confronti dei proprietari dei fondi, in quanto, in tal caso, ne risulterebbe investito il regime della proprieta' privata e, di conseguenza, la materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Da analoghi vizi sarebbe affetto anche l'art. 4 della legge regionale, che da un lato incide sulla individuazione delle...

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