Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (c.d. ) - Opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assunte, non inclusi nel primo programma delle opere strategi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 5, commi 5, 7 e 9; 10, comma 10; 12 commi da 1 a 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, promossi: dalla Regione Toscana, con ricorsi notificati il 9 maggio 2005 ed il 5 luglio 2005, depositati in cancelleria il 17 maggio 2005 ed il 13 luglio 2005 ed iscritti ai numeri 55 e 69 del registro ricorsi 2005; dalle Regioni Campania e Veneto con ricorsi notificati il 13 luglio 2005, depositati il 19 luglio 2005 ed iscritti ai numeri 71 e 72 del registro ricorsi 2005; dalla Regione Abruzzo con ricorso notificato il 14 luglio 2005, depositato il 22 luglio 2005 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2005.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Romano Morra e Andrea Manzi per la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Paolo Cosentino, Giuseppe Nucaro e Vittorio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha proposto in via principale questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 5, 7 e 9, dell'art. 10, comma 10, e dell'art. 12, commi da 1 a 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), lamentando la violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

    Dopo la conversione in legge del menzionato decreto-legge - avvenuta con legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello stesso 14 maggio 2005 - con successivi ricorsi, la medesima Regione Toscana e le Regioni Campania, Veneto ed Abruzzo hanno proposto analoghe questioni contro le norme prima citate cosi' come convertite dalla legge. Il ricorso della Regione Abruzzo e' stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 luglio 2005.

  2. - A parere della Regione Toscana, l'art. 5, comma 5, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, - a norma del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive), le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese - violerebbe gli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., perche' consentirebbe allo Stato di decidere unilateralmente la programmazione e la localizzazione di opere e lavori che interferiscono con materie affidate alla potesta' legislativa concorrente o residuale delle Regioni (come il governo del territorio), e cio' senza neppure contemplare la necessita' di un'intesa tra lo Stato e le Regioni interessate.

  3. - La Regione Toscana ha impugnato, per violazione degli articoli 117 e 118 Cost., anche l'art. 5, comma 7, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, - il quale prevede che, per le opere di cui al precedente comma 5, si puo' procedere alla nomina di un commissario straordinario, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 - nella parte in cui stabilisce che la nomina dei commissari straordinari sia formulata sentito il Presidente della Regione interessata.

    Si tratterebbe, secondo la ricorrente, di una previsione suscettibile di risolversi in un adempimento meramente formale che non garantirebbe il rispetto delle attribuzioni regionali coinvolte, essendo in proposito necessaria, invece, la previsione di un'intesa con la Regione medesima, in caso di opera regionale, e del parere preventivo della Regione, in caso di opera sovraregionale.

  4. - L'art. 5, comma 9, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 - che espressamente fa salva l'applicazione dell'art. 13, comma 4-bis, del d.l. n. 67 del 1997 e successive modificazioni, a norma del quale i commissari, per l'attuazione degli interventi, "provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi generali dell'ordinamento" - contrasterebbe anch'esso, a parere della Regione Toscana, con gli articoli 117 e 118 Cost., perche' ometterebbe di richiamare il precedente comma 4 del medesimo art. 13, secondo il quale, in caso di opere di competenza regionale, provinciale e comunale, i provvedimenti necessari per assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori adottati dal commissario sono dallo stesso comunicati al Presidente della Regione o della Provincia e al sindaco del comune territorialmente interessati, i quali - entro quindici giorni dalla ricezione - possono disporre la sospensione dei provvedimenti commissariali anche provvedendo diversamente. L'omissione del richiamo di quest'ultima previsione normativa farebbe sorgere il dubbio che, per le opere contemplate dall'art. 5 del d.l. n. 35 del 2005, il commissario possa agire senza che la Regione e gli enti locali abbiano lo strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle rispettive competenze, con lesione delle attribuzioni regionali incise dall'attivita' commissariale. La norma sarebbe pertanto illegittima nella parte in cui non fa salva l'applicabilita' dell'art. 13, comma 4, del d.l. n. 67 del 1997.

  5. - La Regione Toscana ha proposto questione di illegittimita' costituzionale anche rispetto all'art. 10, comma 10, del d.l. n. 35 del 2005, il quale violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., nella parte in cui rinvia ad un emanando decreto ministeriale la definizione delle modalita' e delle procedure per l'attuazione della disposizione da esso dettata e secondo la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, promuove, tramite la Buonitalia s.p.a., un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali.

    In via subordinata, la Regione ha eccepito l'illegittimita' della norma perche' non prevede che il futuro decreto sia emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

  6. - Tutte le Regioni hanno censurato l'art. 12, commi da 1 a 5 e 7, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.

    6.1. - In particolare, il comma 1 dell'art. 12 e' impugnato perche', prevedendo l'istituzione di un organismo statale, quale il Comitato nazionale per il turismo (al quale sono attribuiti compiti di coordinamento delle politiche turistiche regionali e funzioni di indirizzo per l'attivita' dell'Agenzia nazionale del turismo), violerebbe gli articoli 117, quarto comma, e 118 Cost., ed il principio di leale collaborazione, poiche' la legge statale pretende, in una materia (il turismo) che non e' di competenza esclusiva statale e neanche concorrente, di governare le politiche di indirizzo del settore attraverso un organismo centrale. In proposito la Regione Campania ha denunciato anche la violazione degli articoli 3 e 114 Cost.

    6.2. - Le ricorrenti hanno denunciato, poi, l'illegittimita' dei commi da 2 a 4 e 7 dell'art. 12 del d.l. n. 35 del 2005, norme che, disponendo la trasformazione dell'Ente nazionale del turismo (ENIT) nell'Agenzia nazionale del turismo, ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto all'attivita' di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive, violerebbero gli articoli 117, quarto comma, e 118 Cost., poiche' la legge statale interverrebbe in una materia di competenza regionale, prevedendo solo in maniera indeterminata la partecipazione di rappresentanti della Regione e stabilendo comunque la soggezione dell'attivita' dell'Agenzia al controllo ministeriale. Anche rispetto a tali disposizioni la Regione Campania denuncia altresi' la violazione degli articoli 3 e 114 Cost.

    6.3. - Tutte le Regioni hanno proposto questione di legittimita' costituzionale del comma 5 del medesimo art. 12 del d.l. n. 35 del 2005, nella...

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