Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Elezione del sindaco, del presidente della provincia, del consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale - Ineleggibilita' dei legali rappresentanti e dirigenti delle societa' per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia a sindaco, ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 1, n. 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso con ordinanza del 10 dicembre 2004 dal Tribunale di Massa, nel procedimento civile vertente tra Bertocchi Luciano ed altri e Bertocchi Marino ed altri, iscritta al n. 180 del registro ordinanze del 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Cavellini Clara ed altri, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio elettorale, il Tribunale di Massa ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), a norma del quale sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale "i legali rappresentanti e i dirigenti delle societa' per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia".

    Ritenuta rilevante la questione, il Tribunale ha prospettato la violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione.

    Con riguardo, in particolare, alla disparita' di trattamento, il Tribunale argomenta che, mentre la norma impugnata sancisce l'ineleggibilita' alle menzionate cariche elettive dei soggetti in essa indicati (vale a dire dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle societa' per azioni con partecipazione di maggioranza del comune o della provincia), l'art. 63, comma 1, numero 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce, rispetto alle stesse cariche, soltanto l'incompatibilita' (fra gli altri) degli amministratori e dipendenti "con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia". Secondo il Tribunale, la circostanza che i soggetti appena indicati siano incompatibili con le menzionate cariche elettive e che i soggetti di cui alla norma impugnata siano, invece, ineleggibili determina un trattamento irragionevolmente difforme a danno di questi ultimi. Non si comprenderebbe, infatti, per quale motivo i soggetti di cui all'art. 63 "possono attendere il risultato elettorale con facolta' di esercitare il diritto di opzione", mentre quelli di cui all'impugnato art. 60 "debbono essere costretti, per candidarsi, a dare le dimissioni dalla carica rivestita prima ancora di conoscere il risultato", "con l'evidente rischio di rimanere privi di qualsiasi occupazione in caso di insuccesso"; il che, oltre a concretare la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., "viene a tradursi in un limite all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.) all'accesso alle cariche elettive". Ne', secondo il Tribunale, appare decisivo, a giustificare l'ineleggibilita', che l'art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. n. 267 del 2000 si riferisca specificamente alle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT