Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 maggio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Finanza regionale - Disposizioni di carattere finanziario della Regione Sardegna - Previsione che l'amministrazione regionale provveda alla copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Sardegna in persona del suo presidente della giunta avverso l'art. 1, comma 4 e comma 9 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", pubblicata nel Boll. uff. n. 7 del 1° marzo 2006 (supplemento ordinario).

La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 27 aprile 2006 (si depositera' estratto del relativo verbale).

L'art. 1, comma 4 in esame prevede che al "disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005" sia data copertura "mediante ricorso all'indebitamento per euro 1.316.598.000", con oneri valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035. Questa disposizione contrasta palesemente con l'art. 119, comma sesto ed anche con 1'art. 117, comma secondo, lettere a) ed e) Cost. nonche' con l'art. 11 dello statuto speciale per la Sardegna, e contrasta altresi' con l'insegnamento dato da codesta Corte nella sentenza n. 425 del 2004 (in particolare, al punto 6), in relazione alle norme interposte recate all'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'illegittimita' costituzionale della parte dianzi trascritta del citato comma e' talmente palese che risulta persino superfluo svolgere - come richiesto da qualche pronuncia di codesta Corte - argomentazioni illustrative: la copertura del menzionato "disavanzo di amministrazione" certamente non puo' essere considerata un investimento ai sensi dell'art. 119, comma sesto Cost. e dell'ancora piu' rigoroso l'art. 11 dello statuto speciale. D'altro canto, "la nozione di indebitamento e' ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari" (cosi' nella citata sentenza). Si ha quindi incompatibilita' anche con l'art. 117, comma secondo, lettere a) ed e) Cost.

Per comprendere l'art. 1, comma 9 della legge in esame giova prendere le mosse dall'art. 1, comma 138 della legge 23 dicembre 2005, n. 266: per il 2006 i "principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica" determinati in commi successivi al predetto 138 devono essere osservati (anche) dalle province e...

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