Ordinanza emessa il 9 marzo 2006 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Lidl Italia S.r.l. contro Grotto S.r.l. Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziche' da quella di consegna dello stesso all...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Andrea Vai, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 1, presso l'avv. Angelo Angiani, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli avv. Andrea Chiavegatti e Fabio Giachetti, ricorrente;

Contro, Grotto s.r.l., in persona dell'a.u. sig. Luciano Grotto, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Siacci n. 2/B, presso l'avv. Corrado De Martini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli avv. Corrado Ferri e Gian Maria Marelli, controricorrente, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 997 del 12-28 marzo 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2005 dal relatore cons. Giovanni B. Petti;

Uditi gli avv. Chiavegatti e Anglani, per la ricorrente, e l'avv. Susanna Lollini per delega della controricorrente;

Udito il p.m., in persona del sostituto procuratore dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto, del ricorso, o rimessione alla Corte costituzionale.

Premesso in fatto

Con decreto, provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Milano in data 26 settembre 2000 e notificato il 6 novembre successivo, venne ingiunto alla Lidl Italia s.r.l. il pagamento, in favore della societa' Grotto s.r.l., della somma di lire 6.581.663.000, oltre accessori, a titolo di conguaglio tra il corrispettivo, regolarmente corrisposto alla medesima per i trasporti eseguiti per conto della Lidl in forza di contratto del 15 ottobre 1987, ed il maggior prezzo dovuto in base alle tariffe a forcella, secondo le leggi vigenti ed i calcoli vistati dal Comitato albo provinciale dei trasportatori.

Di tale decreto l'ingiunta chiese la revoca; contestualmente, con ricorso al presidente dello stesso tribunale, ottenne il duplice dimezzamento dei termini a comparire ai sensi del combinato disposto degli art. 645 e 163-bis secondo comma c.p.c., e nel relativo atto di citazione indico', quale data della prima udienza quella dell'11 dicembre 2000, con invito alla societa' Grotto a costituirsi nel termine dei cinque giorni antecedenti.

Notificato l'atto di opposizione in data 24 novembre 2000, l'opponente iscrisse la causa a ruolo il 29 successivo, tardivamente secondo quanto eccepito dalla opposta; a tale eccezione l'opponente replico' che l'ufficiale giudiziario aveva restituito l'originale notificato soltanto il 28 novembre 2000, malgrado le sollecitazioni del proprio procuratore.

Con sentenza del 5 luglio 2001 l'adito Tribunale di Milano, respinta l'istanza di remissione in termini, dichiaro' improcedibile l'opposizione osservando che il duplice dimezzamento dei termini a comparire aveva comportato il duplice dimezzamento anche del termine di costituzione, talche' questa, avvenuta il quinto giorno dalla data di notificazione dell'atto di opposizione, era tardiva

Tale decisione, impugnata dalla parte rimasta soccombente, e' stata confermata dalla Corte di appello con la pronuncia, ora gravata, della quale la stessa parte chiede ora la cassazione con una pluralita' di motivi che comprendono anche la riproposizione della eccezione di illegittimita' costituzionale, disattesa anch'essa dalla Corte del merito...

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