Ordinanza emessa il 3 marzo 2006 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Ceccotti Eugenio contro ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata i...

IL TRIBUNALE

Rilevato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 398, del 25 ottobre 2005, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice remittente, invitandolo a riesaminare la questione sollevata alla luce dell'art. 14-sexies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, inserito dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, che ha modificato una delle norme impugnate (l'art. 3, comma 1 lett. b) della legge n. 145/2002, reintroducendo, al comma 1, per gli incarichi in questione, una durata minima (triennale), e portando quella massima da tre a cinque anni; che la Corte, pur osservando che il comma 2 dell'art. 14-sexies cit. precisa che la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, ha ritenuto che la novella comporti un rilevante mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento...;

che il giudizio e' stato riassunto dal Ceccotti con ricorso depositato il 22 novembre 2005;

Sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 2 febbraio 2006;

Sciogliendo la riserva assunta in detta udienza;

Ritenuto che, nel giudizio in corso dinanzi a questo giudice, ed in relazione alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, la novella appare del tutto inidonea al superamento delle questioni, sia quanto alla rilevanza sia quanto alla non manifesta infondatezza, ed invero:

  1. questo giudice non ha sollevato alcuna questione sulla legittimita' costituzionale sull'art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 145/2002, ed in genere riguardo alla questione della legittimita' dell'assenza della durata minima degli incarichi dirigenziali (reintrodotta dalla novella) e dell'insufficienza della durata massima (elevata dalla novella), sul rilievo che la prima fosse irrilevante nel giudizio (perche' l'attore aveva un incarico quinquennale di "vecchio regime" e si duole della sua cessazione ex lege, rivendicando i diritti che discendevano da quel contratto fino alla scadenza ed il risarcimento del danno derivante dalla sua illecita anticipata cessazione); e la seconda fosse manifestamente infondata;

  2. la reintrodotta durata minima degli incarichi in questione non s'applica alla fattispecie per espressa previsione del secondo comma dell'art. 14-sexies cit., e comunque non riguarda in alcun modo il ricorrente il quale era titolare, da...

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