Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Usi civici - Norme della Provincia di Trento - Assemblea degli utenti di usi civici - Composizione - Elettorato attivo e passivo - Subordinazione al requisito del possesso della cittadinanza italiana - Abrogazione, successivamente all'ordinanza di remissione, della disposizione censurat...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), in relazione all'art. 2, comma 1 della stessa legge, promosso con ordinanza del 22 marzo 2004 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto dall'Associazione provinciale delle Amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento ed altre contro la Provincia di Trento ed altri, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, edizione straordinaria del 3 giugno 2004;

Visti gli atti di costituzione della Associazione provinciale delle Amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento.

Ritenuto che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con ordinanza del 22 marzo 2004, sul ricorso proposto dall'Associazione provinciale delle Amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento e da un rilevante numero di Amministrazioni separate di uso civico (ASUC), nonche' dal Comitato per la difesa dell'uso civico di Fornace, avverso il regolamento per l'attuazione della legge della Provincia autonoma di Trento 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 7, comma 2, in relazione all'art. 2, comma 1, della predetta legge provinciale, richiamato dal comma 1 dell'art. 6 del regolamento citato, ai fini della formazione dell'elenco degli utenti in possesso dei requisiti richiesti per far parte dell'assemblea degli utenti, i cui componenti, ai sensi dei...

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