Disposizioni in materia di pesca.

Capo I Disposizioni generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del

24 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'.

  1. Le presenti norme disciplinano, ad integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1956, n. 37 (Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca), in via transitoria, le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di pesca e acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci, ivi comprese la mitilicoltura e la molluschicoltura, fino all'emanazione di norme organiche di revisione della vigente legislazione regionale, avuto riguardo alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in armonia con i principi della riforma della politica comunitaria della pesca.

  2. Gli interventi previsti dalla presente legge comprendono anche la marinocoltura.

    Art. 2.

    Applicazione della normativa statale in materia di pesca

  3. Per quanto non espressamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali in materia di pesca con particolare riferimento alle vigenti disposizioni della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), e successive modifiche ed integrazioni, e al relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n 1639.

  4. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il comitato tecnico consultivo della pesca, puo', con proprio decreto, emanare disposizioni integrative e correttive della suddetta regolamentazione al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche ed applicazioni tecnologiche e per conformare la stessa alle prescrizioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

    Art. 3.

    Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura

  5. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalita' ispiratori della presente legge ed al fine di raccordare la programmazione regionale agli obiettivi dei programmi nazionali e comunitari, adotta il Piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato Piano.

  6. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 il Piano, articolato per comparti, comprende:

    a) una parte generale concernente lo stato del settore pesca e acquacoltura in Sardegna;

    b) una parte specifica concernente gli obiettivi del comparto;

    c) una parte economica concernente l'indicazione delle risorse del bilancio e la ripartizione delle stesse tra i diversi settori d'intervento.

  7. Il Piano deve tenere conto, dei sottospecificati obiettivi:

    a) perseguire la durabilita' delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e la tutela della biodiversita';

    b) perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, cosi' come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura, sentite le associazioni, le organizzazioni di produttori e i consorzi riconosciuti in conformita' con le norme comunitarie;

    c) sviluppare le opportunita' occupazionali, il ricambio generazionale delle attivita' economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalita', la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

    d) tutelare il consumatore in termini di rintracciabilita' dei prodotti ittici, valorizzazione della qualita' della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

    e) razionalizzare e riqualificare il mercato interno;

    f) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della programmazione nazionale della ricerca;

    g) semplificare le procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al comparto;

    h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del settore della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

    Art. 4.

    Approvazione del piano

  8. Il piano e' proposto dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente e, prima dell'approvazione da parte della giunta regionale, e' sottoposto al parere del comitato tecnico consultivo della pesca e, successivamente, a quello della competente commissione del consiglio regionale.

  9. Il comitato tecnico consultivo della pesca e la commissione del consiglio regionale esprimono il parere di competenza entro trenta giorni dal ricevimento formale della proposta del piano, decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

  10. In fase di prima applicazione il piano e' elaborato dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Capo II Misure gestionali

    Art. 5.

    Istituzione dei distretti di pesca

  11. Al fine di ottenere uno sfruttamento sostenibile delle risorse e per contenere l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini per le finalita' di cui all'Art. 17 del Regolamento n. 2371/CE del Consiglio del 20 dicembre 2002, le attivita' di' pesca nelle acque situate entro le dodici miglia nautiche dalle, linee di base soggette alla giurisdizione della Regione sono riservate alle imbarcazioni che di fatto svolgono attivita' in dette acque...

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