Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del

14 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La Regione Abruzzo, nel quadro delle politiche di sostegno della cooperazione internazionale, delle iniziative di sostegno e promozione di una cultura della pace e della solidarieta' e dialogo tra i popoli, culture e religioni, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella promozione in Abruzzo dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione, nel pieno rispetto delle fonti legislative comunitarie, statali e regionali concernenti la tutela della concorrenza, sostiene e agevola l'attivita' del commercio equo e solidale, individuando con tale definizione le imprese e i soggetti senza fini di lucro, che conformano la propria attivita' ai contenuti della ´Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidaleª, approvata dall'associazione ´Assemblea generale italiana del commercio equo e solidaleª (denominata d'ora in poi AGICES) nel settembre 1999.

    Art. 2. Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale e regolamento attuativo

  3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio il regolamento per la disciplina delle modalita' per il riconoscimento di prodotto del commercio equo e solidale.

  4. Il Regolamento attuativo di cui al comma 1, dispone:

    1. l'istituzione e il funzionamento del disciplinare di prodotto;

    2. i criteri e le modalita' per l'iscrizione, la sospensione e la revoca al registro regionale del commercio equo e solidale di cui all'art. 3;

    3. i contenuti della relazione di cui all'art. 9;

    4. le modalita' organizzative e i contenuti della ´Giornata regionale del commercio equo e solidaleª di cui all'Art. 8.

  5. Nello stabilire i requisiti di riconoscimento il regolamento di cui al comma 1, deve tener conto anche delle risultanze delle attivita' svolte dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei soggetti del commercio equo e solidale.

    Art. 3.

    Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale

  6. Per l'individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale si istituisce il registro regionale del commercio equo e solidale a cui sono iscritti...

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