Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicato nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) disciplina l'uso delle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell'acqua, ivi compreso l'uso per scambio termico, delle acque sotterranee rinvenute a profondita' inferiori a 400 metri nel caso in cui presentino una temperatura naturale inferiore a 25 gradi centigradi.

  2. L'uso delle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell'acqua si conforma al presente regolamento, nonche' agli atti di pianificazione di bacino e regionali in materia, in particolare al piano di gestione del bacino idrografico di cui all'Art. 45 della legge regionale n. 26/2003.

  3. Non sono soggetti al presente regolamento:

    1. l'utilizzo dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ai sensi dell'Art. 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);

    2. i prelievi da parte delle autorita' preposte alla salvaguardia del patrimonio forestale per la costituzione di scorte antincendio;

    3. le utilizzazioni di acqua effettuate presso lavatoi pubblici accessibili liberamente da parte dell'utenza purche' detti lavatoi non siano oggetto di gestione avente finalita' di lucro;

    4. le acque minerali e termali di cui alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali);

    5. le utilizzazioni delle acque calde geotermiche di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  4. Ai fini del presente regolamento sono definite:

    1. acque calde geotermiche: le acque sotterranee indicate all'Art. 1, comma 6, della legge n. 896/1986 il cui utilizzo geotermico e' disciplinato dalla medesima legge;

    2. acque destinate al consumo umano:

      1) le acque trattate o non trattate, aventi i requisiti di qualita' di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano), destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di' distribuzione acquedottistica, mediante cisterne, in bottiglie o contenitori, o derivino da approvvigionamento autonomo;

      2) le acque, aventi i requisiti di qualita' di cui al decreto legislativo n. 31/2001, utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale;

    3. acque restituite: acque che escono dal sistema idraulico di utilizzo secondo concessione;

    4. acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie terrestre, immagazzinate nei pori fra le particelle sedimentarie e nelle fenditure delle rocce compatte, nella zona detta di saturazione, delimitata inferiormente da un substrato impermeabile. Rientrano in tale fattispecie le manifestazioni sorgentizie, concentrate e diffuse, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali, nonche' i laghi e gli affioramenti idrici in genere ottenuti in conseguenza dell'attivita' estrattiva da cava. Sono comprese in tale definizione tutte le acque rinvenute a profondita' inferiori a 400 metri nel caso in cui presentino una temperatura naturale inferiore a 25 gradi centigradi;

    5. acque superficiali: il reticolo idrografico costituito dai corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti, rii, fossi, colatori), laghi, lagune, con esclusione dei laghi di cava e dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane e industriali;

    6. acquifero: corpo permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa di importanza socio-economica e ambientale;

    7. acquifero freatico (o non protetto, o primo, o libero) o falda freatica: acquifero limitato solo inferiormente da terreni impermeabili, che puo' ricevere apporti lateralmente o dalla superficie;

    8. acquifero protetto (o confinato, o secondo) o falda protetta: acquifero idraulicamente separato dalla superficie o dalla falda libera soprastante da terreni impermeabili, che puo' ricevere apporti solo laterali. Ove tale separazione non sia ravvisabile a scala regionale, secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, si deve considerare protetto un acquifero separato dall'acquifero soprastante da uno o piu' corpi geologici, con una congrua continuita' areale, di cui almeno uno abbia uno spessore minimo di 10 metri e una conducibilita' idraulica inferiore a 10 m/s;

    9. aree di salvaguardia: zone destinate a mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, distinte in zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, cosi' come definite dall'Art. 21 del decreto legislativo li maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/171/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

    10. aree di riserva: zone interessate da facile ricarica degli acquiferi e da risorse idriche pregiate che devono essere preservate ai fini di un loro utilizzo futuro, con particolare riferimento all'uso potabile. La funzione di riserva puo' riguardare anche il solo acquifero protetto;

    11. autorita' di Polizia idraulica: autorita' competente all'esercizio delle funzioni di Polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 18 marzo 1997, n. 59) ed alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione);

    12. autorita' d'ambito (ATO): la forma di cooperazione tra comuni e province prevista dall'Art. 9, comma 2, della legge n. 36/1994;

    13. bilancio idrico: comparazione, nel periodo di tempo considerato, tra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino e sottobacino, superficiale o sotterraneo e le risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e ai fabbisogni per i diversi usi. Gli strumenti e i metodi per la valutazione comparativa sono quelli previsti dalla pianificazione regionale;

    14. catasto utenze idriche (CUI): banca dati informatizzata, organizzata su base provinciale, concernente le concessioni di derivazione attuate sul territorio regionale formata ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

    15. corpi idrici: acque superficiali e acque sotterranee (acquiferi, falde idriche);

    16. deflusso minimo vitale (DMV): deflusso che, in un corso d'acqua naturale, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalita' e di qualita' degli ecosistemi interessati;

    17. derivazioni: qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici esercitato mediante opere, manufatti o impianti fissi. Costituiscono la derivazione l'insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque. Sono definite piccole derivazioni quelle che non eccedono i limiti di cui all'Art. 6 del regio decreto n. 1775/1933 e grandi derivazioni quelle che superano i predetti limiti;

    18. derivazioni di interesse interregionale: le derivazioni di cui all'Art. 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Sono derivazioni superficiali e sotterranee, grandi o piccole, che soddisfano i seguenti requisiti:

      1) derivazioni da corpi idrici superficiali:

      di confine: le derivazioni che prelevano da corpi idrici in un punto nel quale fungono da confine tra regioni, ancorche' gli elementi costitutivi siano situati sul territorio di un'unica regione;

      interregionali: le derivazioni i cui elementi costitutivi sono localizzati sul territorio di piu' regioni;

      2) derivazioni da corpi idrici sotterranei:

      le derivazioni realizzate in prossimita' del confine interregionale e potenzialmente in grado di influenzare l'idrogeologia della Regione confinante, cosi' come individuate da appositi protocolli d'intesa stipulati con le regioni confinanti;

    19. derivazioni interprovinciali: le derivazioni i cui elementi costitutivi (opere di presa, adduzione, luoghi di utilizzazione, scarico o restituzione) sono ubicati nel territorio di piu'...

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